Illegittimo il taglio sulle pensioni già determinate

Pubblicato il 01 dicembre 2009
Con sentenza n. 25030 del 27 novembre 2009, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ha cassato la decisione con cui la Corte d'appello di Milano aveva rigettato il ricorso presentato da un commercialista in pensione il quale aveva subito, da parte della Cassa professionale privata, una trattenuta sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà.

L'ex professionista lamentava il fatto che il taglio operato nei confronti della sua pensione non rispondesse ad un criterio di “determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata” così come consentito dall'art. 3 comma 12 della Legge 335/95, in quanto il suo trattamento era stato già da tempo determinato e quantificato.

Dello stesso avviso i giudici di legittimità, i quali hanno statuito che, “una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo”. Ciò – continua la Corte – andrebbe a ledere l'affidamento dell'assicurato nella consistenza economica della propria pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati.

In definitiva, il contributo di solidarietà trattenuto dalla Cassa, così come qualunque altra imposizione di contributi che, non incidendo a monte sui criteri di determinazione della pensione, intacchi direttamente il trattamento previdenziale, è da considerare illegittimo e incompatibile con il rispetto del principio del pro rata.

Dello stesso tenore anche la pronuncia n. 25029 emessa dalla Cassazione in pari data.
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