Illegittima la collocazione del riposo compensativo nelle giornate di festività infrasettimanali

Pubblicato il 04 giugno 2024

In ipotesi di lavoro prestato di domenica, il datore di lavoro non può disporre la fruizione del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanali, non rilevando che per la programmazione trimestrale aziendale questi ricadano nei giorni di apertura del punto vendita: viene leso, comunque, il diritto dei dipendenti di non lavorare nei giorni festivi.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14904 del 28 maggio 2024, che si inserisce nel solco di altre sentenze di merito e di legittimità (una su tutte, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29907 del 25 ottobre 2021).

Vediamo le ragioni addotte dagli ermellini, ma prima un breve sguardo sulla fattispecie del riposo settimanale e del riposo compensativo.

Riposo settimanale

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 66/2003 stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, e che il riposo consecutivo può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Ne deriva che:

Deroghe

Deroghe alla fruizione di domenica del riposo settimanale possono essere previste per:

In tali casi, i contratti collettivi possono derogare alla disciplina a condizione che al lavoratore vengano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo (art. 17, comma 4, decreto legislativo n. 66/2003).

Riposo compensativo: cos’è e come funziona

Nozione

Viene definito compensativo il riposo utile a compensare una prestazione lavorativa quantitativamente superiore a quella ordinaria prevista e retribuita come tale dal contratto.

Come funziona

In sostanza, nel caso in cui il lavoratore svolga del lavoro in giornate festive il contratto collettivo può prevedere, oltre ad una maggiorazione della retribuzione, anche dei riposi compensativi per sopperire al mancato riposo.

Vediamo nel dettaglio come la questione è stata affrontata dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14904 del 28 maggio 2024.

Riposo compensativo e programmazione trimestrale aziendale

Il datore di lavoro non può dunque, secondo gli Ermellini, imporre il godimento del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanale anche se, per effetto della programmazione trimestrale aziendale, questi ricadano nei giorni di apertura del punto vendita.

Viene comunque meno in tal modo il diritto dei dipendenti di non lavorare nei giorni festivi.

Va tenuta infatti presente, prosegue la Corte di Cassazione, la necessaria separazione tra il diritto al riposo compensativo a fronte del lavoro domenicale e quello di non lavorare nei giorni festivi: il riposo deve riferirsi ad una giornata di lavoro, solo in tal caso infatti la funzione compensativa della prestazione resa di domenica esprime i propri effetti.

Se, al contrario, si collocano le giornate di riposo compensativo in altre giornate festive, per le quali il lavoratore ha diritto comunque ad astenersi dal lavoro, il risultato è che viene negato il diritto del lavoratore di non lavorare nei giorni festivi.

Il caso

Il caso prende le mosse dalla causa intentata da alcuni dipendenti di una catena della grande distribuzione organizzata volta al riconoscimento del diritto di fruire del riposo compensativo, a fronte del lavoro domenicale, in altra giornata lavorativa.

I dipendenti, il cui normale orario di lavoro era su turni distribuiti da lunedì a sabato, hanno lavorato anche alcune domeniche.

Il Ccnl Terziario prevede tale opzione, associando al lavoro domenicale una maggiorazione sulla quota oraria della retribuzione e il diritto a un riposo compensativo.

Il datore ha preteso invece che, a fronte del lavoro domenicale, i riposi compensativi venissero fruiti in 2 giorni di festività infrasettimanali in cui il punto vendita restava aperto.

La tesi dell’azienda

In primo grado la domanda dei lavoratori era stata accolta, mentre in appello la decisione è stata ribaltata; la tesi datoriale si sostanzia nel fatto che il Ccnl e gli accordi integrativi non escludevano che il godimento del riposo compensativo potesse avvenire in giorni di festività infrasettimanale coincidenti con l’apertura dei punti vendita.

Il parere della Corte

La Suprema Corte ritiene invece che il combinato disposto del diritto di non lavorare nei giorni festivi (legge n. 260/1949) e del diritto al riposo compensativo del lavoro domenicale (decreto legislativo n. 66/2003) impedisce la fruizione dei riposi imposta dal datore negli stessi giorni festivi per i quali i lavoratori hanno comunque diritto di non lavorare.

Anche per i lavoratori che hanno reso la prestazione nelle domeniche di apertura del supermercato sussiste, dunque, il diritto di godere del riposo compensativo in un giorno normalmente destinato all’attività lavorativa.

E’ perciò illegittima la scelta del datore di far fruire il riposo compensativo nelle festività infrasettimanali, essendo irrilevante che in tali giornate i punti vendita restino aperti.

FAQ - Riposo compensativo e festività infrasettimanali

1. Cos'è il riposo compensativo? Il riposo compensativo è un periodo di riposo accordato al lavoratore per compensare una prestazione lavorativa svolta in un giorno normalmente destinato al riposo, come la domenica o una festività. E' previsto dai contratti collettivi come compensazione, oltre alla maggiorazione della retribuzione.

2. Quando si ha diritto al riposo compensativo? Un lavoratore ha diritto al riposo compensativo quando lavora in giorni festivi o di riposo settimanale, come la domenica. Questo diritto è stabilito per assicurare che i lavoratori possano recuperare il riposo perso.

3. Può il riposo compensativo essere collocato in giornate di festività infrasettimanali? No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il riposo compensativo non può essere collocato in giornate di festività infrasettimanali. Questo perché tali giorni sono già destinati al riposo per legge, e il lavoratore ha il diritto di non lavorare in questi giorni.

4. Qual è la normativa che regola il riposo settimanale e compensativo? Il riposo settimanale è regolato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66/2003, che prevede un riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, generalmente coincidente con la domenica. Il riposo compensativo è invece disciplinato dai contratti collettivi, che possono prevedere periodi di riposo aggiuntivi per compensare il lavoro festivo.

5. Quali sono le deroghe al riposo settimanale domenicale? Le deroghe al riposo settimanale domenicale possono essere previste per:

6. Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14904 del 28 maggio 2024? La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può imporre la fruizione del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanali, poiché ciò viola il diritto dei dipendenti di non lavorare in questi giorni. Il riposo compensativo deve essere collocato in un giorno lavorativo normale.

7. Qual è il caso specifico esaminato dalla Corte di Cassazione? Il caso esaminato riguardava alcuni dipendenti di una catena della grande distribuzione che avevano lavorato di domenica e a cui era stato imposto di fruire del riposo compensativo durante le festività infrasettimanali. La Corte ha ritenuto che tale prassi fosse illegittima.

8. Quali sono le conseguenze della decisione della Corte di Cassazione? La decisione della Corte di Cassazione ribadisce il diritto dei lavoratori di fruire del riposo compensativo in giornate lavorative ordinarie, separando chiaramente il diritto al riposo compensativo dal diritto di non lavorare nei giorni festivi.

9. Cosa devono fare i datori di lavoro in base a questa ordinanza? I datori di lavoro devono assicurarsi che il riposo compensativo sia programmato in giorni lavorativi normali e non in giorni di festività infrasettimanali, rispettando così i diritti dei lavoratori come stabilito dalla normativa e confermato dalla giurisprudenza.

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