Il soggetto passivo delle imposte nella società di fatto inesistente
Pubblicato il 11 giugno 2011
Per la Cassazione – sentenza n. 12763 del 10 giugno 2011 – qualora la società di fatto sia risultata in concreto inesistente, è la persona a cui sia riconducibile l'attività economica ascritta alla società di fatto da considerare il soggetto passivo delle imposte per il reddito prodotto da quell'attività.
Sulla scorta di detto principio, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria avverso la decisione con cui la corte di merito aveva annullato un avviso notificato ad un socio di una società di fatto - di cui era stata rilevata l'inesistenza - che sosteneva di dover rispondere solo in ragione della propria quota.