Il socio lavoratore rimane a casa senza percepire nulla se il lavoro si riduce
Pubblicato il 21 aprile 2015
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n.
275/2015, pubblicata il 7 aprile 2015, ha sostenuto che, quando
non è provata la subordinazione, nell'ambito del
rapporto di lavoro sociale all’interno di una
cooperativa di produzione e lavoro, le parti si obbligano a mettersi reciprocamente e liberamente a disposizione, l'attività lavorativa, da un lato, e le occasioni di lavoro, dall'altro (equamente distribuite tra i soci, a seconda delle caratteristiche del lavoro fornito e della professionalità dei soci lavoratori); l'esecuzione di tale rapporto è quindi fondamentalmente governata dal
rispetto dell'obbligo di buona fede e correttezza.
Conseguentemente - specie quando il
regolamento interno specifichi che, in caso di riduzione o mancanza momentanea di appalti, è possibile che i soci non possano esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possano esercitarla soltanto a orario ridotto, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa – qualora la cooperativa stessa riesca a dimostrare la
cessazione di numerosi appalti e la
buona fede e correttezza nella distribuzione delle occasioni lavorative fra i soci, nulla è dovuto al socio rimasto senza lavorare.