Il "rischio commerciale" non trova tutela nel Codice del Consumo

Pubblicato il 08 maggio 2015 Con sentenza n. 9254 depositata il 7 maggio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha deciso in ordine alla responsabilità di una s.r.l., la quale aveva fornito una partita di materiale (nella specie, del collante) ad altra società produttrice, impiegato nella produzione (nella specie, di nastri adesivi) e rivelatosi poi difettoso, tanto che i clienti avevano restituito la merce.

La s.r.l. convenuta, riconoscendo parzialmente i vizi del materiale, aveva chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice, difatti condannata in secondo grado per il risarcimento dei danni provocati dalla società fornitrice.

Avverso detta condanna ricorreva l'Assicurazione, eccependo la inoperatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa, sull'assunto che essa coprisse esclusivamente i danni da prodotto difettoso ex D.Lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) e non anche – come quì ravvisabile – la responsabilità per inadempimento contrattuale o per vizi della compravendita.

La Cassazione ha rilevato in proposito – in ciò concordando con la compagnia ricorrente – come non sia ravvisabile nell'ipotesi di specie, alcuna responsabilità da prodotto difettoso di cui al Codice del Consumo – la cui disciplina tutela esclusivamente il consumatore – posto che la società danneggiata è stata colpita non nella qualità di utente o, per l'appunto, di consumatore, bensì, nell'esercizio della sua attività economica e commerciale e sugli utili di tale attività si è ripercosso il danno (c.d. "danno commerciale").

Ciò non esclude tuttavia in astratto – ha poi proseguito la Suprema Corte – l'operatività della copertura assicurativa anche per i "rischi commerciali". E sul punto la Corte territoriale – la cui pronuncia va dunque cassata con rinvio – non ha effettuato alcun accertamento in ordine ad eventuali clausole del contratto assicurativo de quo, che coprissero i danni lamentati.
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