Con sentenza del 10 febbraio 2005, n. 151/34/04, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha affermato che l'Irap versata sui crediti d'imposta per carbon tax e accise, maturati anteriormente all'1 gennaio 2003, e richiesta a rimborso, deve essere restituita al contribuente anche se l'istante aderisce al condono tombale (articolo 9 della legge n. 289/2002), poiché la domanda di condono non determina alcun mutamento del diritto al rimborso dell'imposta. Nel caso in cui si è accertato che essa non era dovuta sui contributi percepiti prima del 2003, il diritto al rimborso non viene influenzato da successive definizioni operate ai sensi della legge n. 289/2002.
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