Il provvedimento di anticipazione e quello di liquidazione finale dei compensi al CTU, emesso a conclusione del giudizio, fanno parte del processo in cui questi è nominato.
Conseguentemente, la parte che ha provveduto ad anticipare il compenso è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lei spettante.
Per contro, la stessa non può promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme dovute.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 27758, depositata il 22 novembre 2017.
Nel dettaglio, la Sesta sezione civile ha rigettato il ricorso promosso da una delle parti in causa di un giudizio, ancora non concluso, che aveva convenuto la controparte in una causa separata affinché questa fosse condannata alla restituzione della somma che aveva anticipato a titolo di spese per la CTU espletata nel primo procedimento.
Sia il Giudice di pace che, in sede di gravame, il Tribunale avevano dichiarato improcedibile la domanda o comunque cessata la materia del contendere.
La parte non si era però rassegnata ed aveva promosso ricorso anche davanti alla Corte di legittimità.
In detta sede, il Supremo Collegio, dopo aver dichiarato il ricorso inammissibile per un vizio di notifica, si è comunque pronunciato affermando l’infondatezza del motivo prospettato nell’impugnazione.
I giudici di legittimità hanno quindi esposto il principio di diritto sopra richiamato, nonché spiegato come l’iniziativa del ricorrente costituisse un indebito frazionamento del credito con sostanziale abuso dello strumento processuale.
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