Fringe benefit, soglia a 3.000 euro. Dentro anche il rimborso delle utenze domestiche

Pubblicato il 17 novembre 2022

L’art. 12 del Decreto Aiuti-Bis, ha innalzato, limitatamente al periodo d’imposta 2022, la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit contemplati dall’art. 51, comma 3, TUIR, fino all’importo di 600 euro ed ha aggiunto l’ulteriore fattispecie del pagamento o rimborso, da parte del datore di lavoro, delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Le istruzioni sulle modalità di concessione sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 novembre 2022, n. 35, a mente del quale il rimborso delle utenze domestiche, anche intestate al coniuge ovvero ad uno dei familiari di cui all’art. 12, TUIR, dovrà avvenire previa acquisizione della documentazione o della dichiarazione del lavoratore di aver effettivamente sostenuto tali spese, con espressa specifica dei dati contenuti nella fattura.

Così come per gli ulteriori beni ceduti e servizi prestati già disciplinati dal citato terzo comma dell’art. 51, il superamento della nuova soglia massima di esenzione comporterà la concorrenza dell’intero importo concesso alla determinazione degli imponibili contributivi e fiscali.

Fermo restando le regole già affermate dall’Amministrazione Finanziaria, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo arrivato Decreto Aiuti-quater che parrebbe sostituire il modificato importo di 600,00 euro (in luogo dell’ordinaria soglia di 258,23 euro) innalzandolo sino a 3.000 euro.

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