Il riconoscimento della cessione all'esportazione può avvenire con attestato pubblico
Pubblicato il 29 agosto 2013
La natura di operazione di cessione all'esportazione può evincersi anche attraverso altri mezzi diversi dall'esemplare n. 3 del Dau, timbrato dall'ufficio doganale.
Lo precisa la sentenza n.
19750, del 28 agosto 2013, della Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente che lamentava il mancato riconoscimento, da parte della Ctr, dell'esenzione Iva.
I magistrati di cassazione hanno affermato che la prova dell'avvenuta cessione all'esportazione, e quindi della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, può esser data anche con strumenti certi ed incontrovertibili come le attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione. Sono ammessi anche idonei documenti di trasporto internazionale o attestazioni apposte da autorità estere su documenti doganali rilasciati per merci introdotte nel territorio doganale a condizioni di reciprocità.
Invece, si nega il valore di prova dell'avvenuta esportazione di merci a documentazione quale la fattura di trasporto e/o spedizione o l'attestazione bancaria di avvenuto pagamento, in quanto considerati atti di natura privata.