Il “reverse” allarga il campo

Pubblicato il 13 novembre 2008 Con la risoluzione n. 432/E/2008, l’agenzia delle Entrate ritorna sul tema del reverse charge in edilizia, ribadendo anche che, ai fini dell’applicazione, non ha importanza il codice Ateco utilizzato, ma l’attività effettivamente svolta. Pertanto, il contratto di franchising stipulato da due società non rileva ai fini dell’applicazione dell’inversione contabile, dato che esaurisce la propria funzione nella regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo di marchi, brevetti e know How. Con riferimento al caso esaminato, il contratto di “global service”, che si riscontra soprattutto in campo immobiliare, è stato assimilato dal Consiglio di Stato al contratto di appalto di lavori o di servizi a seconda dell’oggetto. Di conseguenza, i rapporti successivi devono essere considerati dei subappalti e, quindi, l’Iva dovrà essere applicata con il meccanismo dell’inversione contabile.
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