Il regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti

Pubblicato il 19 febbraio 2015 La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi da 76 ad 84, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente:

- abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi;

- non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui all’allegato n. 4 della Legge n. 190/2014.

Il regime

Come chiarito dalla circolare INPS n. 29 del 10 febbraio 2015, il regime agevolato in questione è opzionale, è accessibile esclusivamente a domanda e prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della Legge 2 agosto 1990, n. 233.

 n.b.: l’accesso al regime agevolato è opzionale, è accessibile esclusivamente a domanda e prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario.

Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.

Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento.

Qualora, invece, sia versato un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

Da notare che, nel caso in cui l’impresa sia già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

In presenza di reddito forfetario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno.

Per quanto concerne, infine, la posizione di eventuali coadiuvanti o coadiutori, anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa, continuano ad applicarsi le disposizioni in forza delle quali la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore medesimo sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta.

Come entrare nel regime agevolato

Nonostante la citata circolare INPS n. 29/2015 parli esclusivamente di domanda telematica, il messaggio dell’Istituto n. 1035 dell’11 febbraio 2015 ammette che la richiesta per l’adesione al regime agevolato possa avvenire tramite due canali:

- istanza pervenuta attraverso apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti (in tal caso le domande saranno istruite in maniera automatizzata);

- presentazione di domanda cartacea alla sede di competenza (in tal caso le domande, saranno istruite direttamente dalla sede).

IMPORTANTE

In entrambi i casi, il termine ultimo di acquisizione delle domande è il 28 febbraio dell’anno per il quale si intenda usufruire del regime agevolato.

In caso di mancato rispetto di tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

IMPORTANTE

I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data dell’1 gennaio 2015 dovranno presentare domanda di adesione al regime agevolato entro e non oltre il 28 febbraio 2015 ma è necessario che a tale data la posizione sia attiva.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Qualora la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.

Se, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.

Chiarisce l’Istituto che, poiché è possibile inserire nel sistema solo domande per soggetti attivi e per i quali non sia presente un’emissione per l’anno di richiesta della domanda di adesione, nel caso in cui il soggetto interessato sia già beneficiario di una riduzione contributiva come ultrasessantacinquenne, la stessa sarà annullata a favore della successiva richiesta di adesione al regime agevolato.

L’uscita dal regime agevolato

L’uscita dal regime agevolato si può verificare, in tre ipotesi:

- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;

- scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato;

- istruttoria dell’INPS;

- comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al fatto che il contribuente non abbia mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non abbia mai avuto i requisiti per aderire.

Posto che il regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale siano venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso, in caso di rinuncia, la stessa avrà sempre effetto dall’anno successivo alla domanda stessa.

La revoca dal regime agevolato, invece, non è legata ad una richiesta presentata dall’artigiano/commerciante:

- può essere totale o parziale;

- comporta l’annullamento del beneficio in questione a seguito di istruttoria dell’INPS o a seguito di comunicazione dall’Agenzia Entrate dovuta a controlli fatti sulle dichiarazioni.

n.b.: il regime agevolato può essere revocato a seguito di istruttoria dell’INPS o a seguito di comunicazione dall’Agenzia Entrate dovuta a controlli fatti sulle dichiarazioni.

In caso di revoca parziale, gli anni per i quali sia stato annullato il regime agevolato, già oggetto di imposizione contributiva, saranno nuovamente imposti con l’emissione generalizzata dell’anno successivo.

IMPORTANTE

In caso di verifica di non sussistenza dei requisiti di adesione al regime agevolato, il beneficio del quale si è goduto sino a quel momento, sarà annullato totalmente ab origine e verrà ripristinata l’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale sia stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.

Si sottolinea che l’abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell’insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

Quadro delle norme 

DPR n. 917 del 22 dicembre 1986

Legge n. 233 del 2 agosto 1990

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014

INPS, circolare n. 29 del 10 febbraio 2015

INPS, messaggio n. 1035 dell’11 febbraio 2015
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