Il reato di tortura è Legge

Pubblicato il 24 agosto 2017

Il 5 luglio 2017 è stata approvata in via definitiva dalla Camera – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione – la Legge n. 110 del 14 luglio 2017, che introduce nel nostro ordinamento il c.d. reato di tortura (assieme alla fattispecie di istigazione alla tortura), in tal modo recependo le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 10 dicembre 1984 “Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”.

Trattasi di un provvedimento attorno al quale si sono sviluppate, negli ultimi anni, numerose contrapposizioni tra le forze politiche, specie sulla scia di alcuni fatti di cronaca.

Il nuovo reato di tortura

Tra le principali novità, per l’appunto, l’introduzione del reato di tortura, disciplinato dal nuovo 613-bis c.p., che punisce con la reclusione da 4 a 10 anni "chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa", sempre che il fatto sia "commesso con più condotte, ovvero, se comporta un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona".

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