Il reato di sostituzione di persona è assorbito nel falso materiale solo se la condotta è unica
Pubblicato il 26 luglio 2010
Con sentenza n. 25940 del 2010, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito lo avevano condannato per ricettazione, falso materiale e tentata falsa attestazione di identità personale in quanto, falsificando il documento di guida, aveva tentato di varcare la frontiera italiana.
L'imputato si era opposto alla detta pronuncia, dinanzi alla Corte di legittimità, sull'assunto che il reato di sostituzione di persona dovesse essere assorbito in quello del falso materiale in considerazione dell'unitarietà della condotta illecita, intesa alla finalità di evitare una identificazione. Inoltre, con riferimento al reato di ricettazione, lo stesso lamentava la mancata applicazione dell'attenuante speciale della lieve entità in considerazione del valore irrisorio del tesserino che aveva utilizzato per falsificare la patente.
La Seconda sezione penale non ha condiviso alcuna di queste deduzioni precisando che, quanto al primo punto, la sostituzione di persona può considerarsi assorbita in altra figura criminosa solo in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell'articolo 494 del codice penale sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; circostanza questa non sostanziatasi nel caso in esame in cui l'imputato aveva posto in essere condotte plurime (prima aveva falsificato i documenti e poi li aveva usati per passare la frontiera). Quanto, poi, al secondo punto, i giudici di legittimità hanno escluso l'applicazione dell'attenuante citata in considerazione sia della pericolosità dell'uso di una patente di guida contraffatta, sia del danno sociale connesso all'improprio utilizzo dell'abilitazione alla guida stessa.