Si configura una situazione di incompatibilità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, co. 6 della L. n. 183/2011 e dall’art. 6, co. 1 del D.M. n. 34/2013, in capo al professionista socio di una StP alla quale partecipi anche un’altra StP il cui unico socio sia lo stesso professionista.
È quanto spiega il CNDCEC, con il pronto ordini n. 68 del 9 ottobre 2019. Nel documento di prassi i Dottori Commercialisti prendono in esame una Stp già iscritta nella sezione speciale dell’Albo, a seguito di cessione di quote, il cui capitale sociale risulti:
Per quanto attiene alla partecipazione ad una StP unipersonale di altra StP unipersonale partecipata dallo stesso socio, il CNDCEC ricorda quanto segue:
Ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è precluso partecipare a più StP.
Pertanto, affermano i Dottori Commercialisti, sembrerebbe esclusa anche la possibilità che una StP partecipi ad altra StP, considerato che, in tal modo, verrebbe ad essere indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio professionista è consentita esclusivamente in una StP.
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