Ai fini Ici, un’area è da considerare fabbricabile se e in quanto utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’approvazione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi di esso. La natura edificabile di un’area è perciò desumibile anche dal Prg adottato da un Comune, benché non ancora approvato dalla Regione.
Le norme con cui il Legislatore ha sancito questo principio – articolo 11-quaterdecies, comma 16, del Dl n. 203/2005 e articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006 – sono da considerare di interpretazione autentica, quindi applicabili retroattivamente.
Così la Cassazione (decisione n. 21764/2009, del 14 ottobre).
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