Il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non consente l'iscrizione anagrafica
Pubblicato il 22 ottobre 2018
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 15 del 18 ottobre 2018, ha fornito alcune indicazioni in merito al D.L. n. 113/2018 (c.d. "Decreto Salvini") in vigore dal 5 ottobre 2018, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
La norma incide sull’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale; più in particolare:
- modifica l'art. 4 del D.Lgs. n. 142/2015, prevedendo che il permesso di soggiorno ivi disciplinato, conseguente alla richiesta di protezione internazionale, costituisce documento di riconoscimento e stabilendo che lo stesso non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- sostituisce il comma 3 dell'art. 5, che individuava nei centri o strutture di accoglienza il luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica dei richiedenti - prevedendo ora che l'accesso ai servizi fissati dal decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti, è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2 (dell'art.5, d.lgs. n. 142/2015 cit.) (lett. b, n. 1) - e modifica il successivo comma 4, disponendo che il Prefetto possa stabilire un luogo di domicilio (non più di residenza) o un'area geografica ove il richiedente può circolare (lett. b, n.2);
- abroga l'art. 5bis, che aveva riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della convivenza anagrafica all'iscrizione dei richiedenti protezione internazionale ospitati in strutture di accoglienza.
Pertanto, dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non potrà consentire l'iscrizione anagrafica.