di cassazione, con pronuncia n. 5378, prima sezione civile, depositata l’11 marzo, sostiene che il passaggio dal lavoro a tempo pieno al lavoro a tempo parziale possa comportare la riduzione o l’annullamento dell’assegno di mantenimento, non potendo il giudice sindacare i motivi della scelta del cambiamento della prestazione lavorativa. I “giustificati motivi” legittimanti la revisione delle norme sull’assegno di divorzio vengono a coincidere con quelli idonei a squilibrare la situazione economica che era stata cristallizzata dalla pronuncia di divorzio. Se, poi, il peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato deriva dalla decisione su oggetto e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come quella di limitare la consistenza del proprio impegno, optando per il lavoro a tempo parziale in luogo di quello a tempo pieno, non per questo la scelta dev’essere oggetto di censura, anzi è espressione di libera disponibilità delle proprie energie fisiche ed intellettive e di libera scelta dell’attività di lavoro, tutelate dalla nostra Costituzione.
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