Il nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Pubblicato il 18 novembre 2021

L’art. 13 del Decreto Fiscale ha interamente riscritto l’art. 14, D. Lgs. n. 81/2008, apportando sostanziali modifiche ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Le nuove modifiche apportate dal Governo tentano di ridurre, dimezzando i termini per l’emanazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed aumentando le competenze degli ispettori dell’INL, l’alto tasso di infortuni, anche mortali, sui luoghi di lavoro e di porre maggiore attenzione alla complessa disciplina della tutela alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Le prime indicazioni operative vengono rese note dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 9 novembre 2021, n. 3, ed analizzano i riflessi della novella legislativa sulle nuove procedure per la sospensione dell’impresa a seguito di accertamento per lavoro sommerso (10% del personale in nero) o per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Finalità del provvedimento

Ai sensi del riscritto art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale deve essere emanato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Ai sensi del successivo comma 8, i medesimi poteri spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito degli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Per rendere, dunque, più efficace la lotta alle inadempienze dei datori di lavoro rispetto alle misure prescritte in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il Governo ha inteso equiparare le competenze degli ispettori dell’INL a quelle delle ASL, con un’estensione a tutte le tipologie di attività lavorativa (art. 13, D. Lgs. n. 81/2008, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro era competente esclusivamente nei seguenti settori: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei).

Non a caso, per far fronte alle nuove competenze, l’art. 14, comma 1, lett. g), autorzza l’INL, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di nuovo personale ispettivo.

Competenza per l’emanazione del provvedimento di sospensione

In considerazione del tenore letterale della norma, le indicazioni di prassi dell’INL (Circolare n. 3/2021) evidenziano l’assenza di ogni discrezionalità degli ispettori nell’adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in presenza delle fattispecie espressamente previste.

Tuttavia, a calmierare gli effetti del provvedimento predetto, il comma 4, secondo periodo, consente all’organo di controllo la possibilità di far decorrere dalle ore 12.00 del giorno successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso, che non può essere interrotta, il provvedimento di sospensione, salvo che non si riscontrino situazioni di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per l’incolumità pubblica.

Dal tenore letterale della norma, fermo restando l’eventuale emanazione di ulteriori chiarimenti, sembrerebbe che gli unici soggetti deputati all’emanazione del provvedimento di sospensione siano gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (e non anche ai funzionari INPS e INAIL) e, per quanto attiene le violazioni gravi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, degli ispettori delle aziende sanitarie locali.

L’adozione dei provvedimenti di sospensione, per quanto attiene l’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione degli incendi, rimane di esclusiva competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

La sospensione per lavoro irregolare

La prima condizione contemplata dal nuovo articolo 14 interessa l’impiego di lavoratori in nero.

In particolare, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale dovrà essere adottato laddove gli ispettori dell’INL riscontrino almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Oltre al dimezzamento della soglia per l’adozione del provvedimento di sospensione, la norma chiarisce che potranno essere considerati irregolari i soli lavoratori per i quali è obbligatorio procedere alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. In tal senso, ai fini del provvedimento di sospensione non dovranno essere considerati quei lavoratori per i quali non è richiesta alcuna comunicazione UNILAV, come per i coadiuvanti familiari ed i soci lavoratori, per i quali sussiste la sola comunicazione all’INAIL ex art. 23, D.P.R. n. 1124/1965.

Diversamente, per quanto attiene la base di computo alla quale applicare la nuova percentuale del 10% andranno conteggiati tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro (rientranti nella definizione di cui all’art. 2, D. Lgs. n. 81/2008), ivi inclusi i familiari, i collaboratori familiari (anche inferiori alle 10 giornate previste dalla nota ministeriale n. 14184/2013), i soci lavoratori ai quali non spetta l’amministrazione o la gestione della società.

Ai sensi del comma 4, art. 14, decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, è escluso il provvedimento di sospensione qualora il lavoratore irregolare sia l’unico occupato dell’impresa.

La valutazione della sussistenza del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego irregolare deve essere effettuata al momento dell’accesso ispettivo, sicché eventuali successive regolarizzazioni, anche effettuate nel corso dell’accesso, devono ritenersi ininfluenti.

La sospensione per gravi violazioni in materia di sicurezza

Il provvedimento di sospensione correlato a gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro può essere adottato per le ipotesi espressamente individuate dall’Allegato I al decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e relative a:

Fattispecie

Importo somma aggiuntiva

Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi

€ 2.500,00

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

€ 2.500,00

Mancata formazione ed addestramento

€ 300,00 per ciascun lavoratore interessato

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

€ 3.000,00

Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza

€ 2.500,00

Mancata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall’alto

€ 300,00 per ciascun lavoratore interessato

Mancanza di protezioni verso il vuoto

€ 3.000,00

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

€ 3.000,00

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedure idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

€ 3.000,00

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedure idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

€ 3.000,00

Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

€ 3.000,00

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

€ 3.000,00

Senza necessità di recidiva, sarà sufficiente l’accertamento delle predette violazioni per l’adozione del provvedimento di sospensione.

Come anticipato, il potere degli ispettori dell’INL è stato esteso a tutti i settori lavorativi, parificando l’ambito di applicazione alle medesime competenze dapprima riservate alle aziende sanitarie locali.

Nei casi di plurime violazioni accertate che diano luogo alla sospensione dell’attività imprenditoriale, gli ispettori dovranno adottare, comunque, un unico provvedimento di sospensione, fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate ed il pagamento delle somme aggiuntive riferibili alla singola fattispecie.

Gli ispettori, comunque, dovranno procedere ad allontanare i lavoratori irregolari dal luogo di lavoro fino alla loro successiva regolarizzazione (Circ. Min. Lavoro n. 33/2009) e, come precisato dalla circolare 9 novembre 2021, n. 3, trattandosi di sospensione non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere il trattamento retributivo dovuto e la relativa contribuzione previdenziale.

La sospensione dell’attività, ambito e decorrenza

Il provvedimento di sospensione va circoscritto alla singola unità produttiva rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione (Circ. Min. Lavoro n. 33/2009; Nota Min. Lavoro n. 337/2021).

Per le sole violazioni concernenti l’omessa formazione e addestramento ovvero l’omessa fornitura dei D.P.I. contro le cadute dall’alto, l’art. 14, prevede che il provvedimento di sospensione può riguardare esclusivamente l’attività lavorativa dei singoli lavoratori interessati. In tal senso, il datore di lavoro non potrà avvalersi dell’opera del prestatore sino a revoca del provvedimento.

Fermo restando che il provvedimento di sospensione, di norma, dovrà essere adottato con effetto immediato, il comma 4 del nuovo articolo 14, prevede che gli effetti sospensivi possano decorrere dalle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non vi siano situazioni di pericolo imminente o grave rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori ovvero per l’incolumità pubblica.

Altresì, l’ultimo periodo del citato art. 14, prevede che gli ispettori possano adottare, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ci si riferisce, dunque, all’eventuale ipotesi di adozione del c.d. potere di disposizione ai sensi del D.P.R. n. 520/1955.

La revoca del provvedimento

Condizione per la revoca del provvedimento di sospensione è l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori e/o la regolarizzazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, ai sensi del comma 9, il provvedimento potrà essere revocato da parte dell’amministrazione che lo ha adottato a seguito:

Si evidenza, altresì, che le somme aggiuntive previste sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti l’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un ulteriore provvedimento di sospensione. Appare opportuno rammentare che le predette sanzioni correlate al lavoro in nero sono aggiuntive rispetto alle sanzioni previste dall’art. 3, comma 3, decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, come rivisitate dalla legge di stabilità per l’anno 2019.

Permane la possibilità, per il datore di lavoro, di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni. L’importo residuo, maggiorato del 5% dovrà essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. Il mancato versamento ovvero il versamento parziale dell’importo residuo, consentirà al provvedimento di accoglimento dell’istanza di essere ritenuto titolo esecutivo per l’importo non versato.

L’inottemperanza al provvedimento di sospensione è punita con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione

Unicamente avverso i provvedimenti di sospensione per l’occupazione irregolare di lavoratori è possibile proporre ricorso amministrativo innanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione.

Entro i successivi trenta giorni, l’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi. In mancanza, il ricorso deve intendersi accolto.

Nelle ipotesi di sospensione dell’attività per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa al giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione di cui agli artt. 20 e ss., D. Lgs. n. 758/1994 per estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146

INL – Circolare 9 novembre 2021, n. 3

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