Il “luogo della cessione” determinante ai fini fiscali degli scambi Intra Ue

Pubblicato il 03 ottobre 2014 Nel caso di una vendita di beni da parte di una società italiana ad una società acquirente francese, con lavorazione di questi ultimi presso un’altra società francese a cui erano stati spediti per la rifinitura al fine di renderli conformi alla cessione, e a condizione che la stessa società lavoratrice li rispedisse all’acquirente finale d’oltralpe, il “luogo della cessione” si deve ritenere quello in cui si trova il bene prima della vendita finale.

La precisazione arriva dalla Corte di giustizia Ue, con la sentenza 2 ottobre 2014, relativa alla causa C-446/13, con la quale si chiarisce il delicato rapporto che intercorre negli scambi intracomunitari, con la conseguenza di creare ora delle importanti ripercussioni per ciò che concerne l’aspetto fiscale delle stesse operazioni IntraUe.

Determinazione luogo della cessione

La lavorazione del bene oltre i confini dello Stato membro complica, infatti, le cose per la determinazione del luogo di cessione del bene finale e per quel che riguarda l’applicazione corretta dell’Iva sul prezzo di vendita.

A tal fine, diventa importante stabilire qual è il luogo della cessione: se quello del paese del fornitore oppure quello dell’acquirente.

I giudici europei, a tal proposito, ricordano che la norma comunitaria stabilisce che il luogo di una cessione di beni è il “luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente”.

Nel caso di specie non è possibile considerare il luogo della cessione quello del paese fornitore, dal momento che i beni sono stati prima spediti al prestatore che, solo dopo averli lavorati, li ha spediti all’acquirente finale che era stabilito nel suo stesso Stato membro.

Dunque, il trasferimento materiale del bene è stato effettuato in anticipo per la lavorazione, e solo in un secondo momento è avvenuto il trasferimento della proprietà all’acquirente, quando il bene ormai si trovava già nel paese di destinazione.

Ne deriva che il luogo della cessione è quello nel quale avviene il trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario, che in questo caso coincide con il paese dell’acquirente.

La società italiana che aveva richiesto il rimborso dell’Iva alla società francese lavoratrice non ne ha, dunque, diritto in base alla ottava direttiva Cee.
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