Con l'istituto giuridico del licenziamento il datore di lavoro recede unilateralmente dal rapporto di lavoro subordinato.
Il datore di lavoro è di regola tenuto a fornire una motivazione per il licenziamento, oltre a seguire specifiche formalità procedurali.
Tuttavia, esiste una forma di licenziamento chiamata ad nutum che consente al datore di lavoro di interrompere il rapporto di lavoro senza dover fornire motivazioni scritte né preavviso.
Vediamo di quali casi si tratta.
L'articolo 2118 del codice civile disciplina il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Esso stabilisce che ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro dando un preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
In assenza di preavviso, la parte recedente è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa norma costituisce il fondamento giuridico del licenziamento ad nutum.
Sebbene la normativa italiana abbia introdotto tutele per limitare la possibilità di recesso del datore di lavoro, come i concetti di giusta causa e giustificato motivo, esistono delle eccezioni che consentono il licenziamento ad nutum, senza senza necessità di motivazione.
Queste eccezioni riguardano:
Per gli apprendisti, l’art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015, prevede che “al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Pertanto per gli apprendisti
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