Il leasing batte l’acquisto con i conteggi del 2009

Pubblicato il 20 ottobre 2008

Nel calcolare la convenienza tra il contratto di acquisto diretto e quello di leasing occorre considerare le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 riguardo al secondo tipo di contratto, con le conseguenti modifiche apportate in termini di deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing, che hanno reso meno rapido il recupero fiscale. In primo luogo, si deve ricordare che l’ultima Manovra fiscale ha disposto l’abrogazione dell’articolo 102, comma 3, del Tuir che, fino al 2007, ha consentito lo stanziamento di ammortamenti anticipati e accelerati. Inoltre, anche la durata minima dei contratti di leasing è stata portata a due terzi del periodo di ammortamento per i beni mobili e i beni immateriali. Per quanto riguarda gli immobili sono state fissate due soglie: inferiore a 11 anni o almeno pari a 18 anni. Invariate, invece, restano le regole per il leasing di autovetture, che vede confermata la durata dei 48 mesi introdotta dalla manovra Visco del 2006. Al fine di attenuare l’impatto della “stretta” è stato previsto che, per i beni acquistati ed entrati in funzione nel corso del 2008 non si applica la riduzione a metà del coefficiente, disposta dal comma 2 del suddetto articolo per il primo esercizio di ammortamento. Tale norma, che non si usa per le autovetture aziendali, può essere applicata anche deducendo in dichiarazione le eventuali quote non imputate a conto economico. La disposizione transitoria sugli ammortamenti del 2008 si applica in attesa della revisione dei coefficienti ministeriali, che sono rimasti fermi per gli ultimi 20 anni. L’ulteriore importo stanziato nel 2008, cioè l’eccedenza rispetto al 50%, non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi all’esercizio 2009: questi andranno ricalcolati sulla base del reddito che sarebbe scaturito riducendo a metà le quote del primo esercizio. Ai fini dell’Irap è da segnalare che da quest’anno vale il principio di stretta correlazione tra base imponibile e risultanze del conto economico, così che le quote stanziate, eventualmente anche in eccesso alle aliquote fiscali, saranno deducibili dal tributo regionale. Riguardo alle nuove durate che si applicano ai contratti stipulati dal 1° gennaio scorso, è da sottolineare come la stessa agenzia delle Entrate abbia specificato che la data di sottoscrizione del contratto è la sola rilevante per definire le regole applicabili al contratto, anche nel caso in cui la decorrenza del leasing sia successiva. Infatti, il recupero fiscale del costo dell’investimento in leasing è sempre più rapido rispetto all’acquisto diretto, ma questa maggiore rapidità viene influenzata anche dalla data in cui il contratto viene stipulato. La scelta tra leasing e acquisto diretto appare, invece, del tutto omogenea in termini di possibilità di deduzione degli oneri finanziari connessi con l’investimento. La nuova regola sulla deduzione degli interessi passivi prevede la neutralizzazione, nel calcolo della soglia, sia degli ammortamenti che dei canoni.

A seguito dell’abbassamento dell’aliquota Ires dal 33 al 27,5%, deciso dalla Finanziaria 2008, è stata fissata la nuova percentuale di imponibilità per gli utili e le plusvalenze relative a partecipazioni “qualificate”. È attualmente in corso, infatti, una fase transitoria di passaggio dalla percentuale di imponibilità del 40% a quella del 49,72 per cento. La nuova percentuale di imponibilità è stata stabilita con il Dm 2 aprile 2008. Lo scopo dell’estensione della percentuale di imponibilità era quello di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società, senza andare ad incidere sulla posizione dei soci di società personali. In realtà, il legislatore ha preferito mantenere l’allineamento esistente tra quota imponibile delle plusvalenze su partecipazioni in soggetti Ires e in società di persone.

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