L’estinzione del reato a seguito di positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità non impedisce che la relativa sentenza di condanna possa poi costituire ostacolo all’applicazione o reiterazione della sospensione condizionale della pena, in relazione ad un altro reato separatamente giudicato.
Si tratta, infatti, di una sanzione sostitutiva della pena che differisce dalla revoca della sentenza di condanna disposta ai sensi dell’articolo 673 Cpp, ovvero dalla revoca della sentenza in caso di abolizione del reato.
Così, con particolare riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto, non ostacola la verificazione di un ulteriore effetto legale della condanna.
Il giudice, infatti, può comunque valutare il reato in un successivo processo quale precedente specifico ai fini dell’applicazione della speciale “recidiva nel biennio”, prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c), del Codice della strada.
E’ quanto spiegato dai giudici della Prima sezione penale con sentenza n. 17414 del 23 aprile 2019.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".