costituzionale, con la sentenza 137 del 7 aprile 2006, ritiene che la pensione di anzianità – con 35 anni di contribuzione - erogata dalla Cassa di previdenza per i geometri sia compatibile con un’attività lavorativa del pensionato, considerando illegittimo l’articolo 3, comma 2, della legge 773/82, che prevedeva la sospensione del pagamento della rendita liquidata a tale titolo per il pensionato che avesse un’attività lavorativa o che fosse iscritto ad un altro albo professionale. La sentenza ricalca precedenti pronunce, ad esempio quelle riguardanti forense e dei ragionieri e dei periti commerciali (sentenze 73/92 e 437/02). Si presume che tale decisione avrà effetti anche sulle pensioni anticipate previste dal nuovo regolamento, del 2002, della Cassa dei geometri.
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