Il fallimento del contribuente legittima l'iscrizione dell'Iva a ruolo straordinario
Pubblicato il 28 maggio 2011
Con sentenza n.
11736 depositata lo scorso 27 maggio 2011, la Corte di cassazione ha precisato che, in presenza di fallimento della società contribuente, è legittimo che l'amministrazione proceda all'iscrizione a ruolo straordinario dell'Iva; ed infatti – precisano i giudici della sezione tributaria - la procedura concorsuale
“integra di per sé il requisito del periculum in mora richiesto per l'iscrizione dell'imposta nel ruolo straordinario”.
Nel testo della decisione la Corte precisa, altresì, come la cartella di pagamento costituisca
“lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore di imposta”. Ne deriva che quest'ultimo, solo a seguito della notifica della cartella, è posto nelle condizioni di impugnare sia l'atto impositivo che il titolo per la riscossione,
“ossia il ruolo (ordinario o straordinario), contenente l'enunciazione dell'obbligo tributario che il contribuente deve adempiere, pena il compimento degli atti esecutivi da parte dell'amministrazione”.