È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019 la L. n. 128/2019, di conversione del D.L. n. 101/2019 (cd. “D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”), che interviene in particolar modo in favore di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i riders. Tali lavoratori, le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante piattaforme digitali, trovano finalmente nuove tutele a partire dalla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino alla previsione di una retribuzione di base.
Vediamo tutte le principali novità in dettaglio.
Al Capo V-bis del D.L. n. 101/2019, convertito in L. n. 128/2019, l’art. 47-bis stabilisce innanzitutto chi sono i lavoratori ai cui si applicano i livelli minimi di tutela. In particolare, si tratta di tutti i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.
Si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
I contratti individuali di lavoro devono essere provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso di mancata stipula del contratto, il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
A stabilire il compenso dei riders sono i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, i quali possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.
In caso di mancata stipula del contratto, i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, in quanto deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Inoltre, ai lavoratori deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto:
Altro aspetto importante riguarda il divieto di discriminazione. Nello specifico, ai riders si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.
L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.
Infine, l’art. 47-septies garantisce ai riders la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'art. 41 del Dpr. n. 1124/1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta.
Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 30 del Dpr n. 1124/1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
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