Il discrimine tra ricettazione e incauto acquisto
Pubblicato il 03 maggio 2010
E' stata confermata dalla Cassazione, con sentenza n. 15119 del 2010, la condanna per ricettazione impartita dai giudici di merito nei confronti di un uomo che aveva acquistato una mountain bike col dubbio che fosse di provenienza illecita.
Mentre la difesa dell'imputato aveva impugnato la decisione di condanna rilevando l'assenza dell'intenzione specifica di commettere il reato (dolo diretto) e sostenendo come fosse, piuttosto, configurabile un incauto acquisto, punito come contravvenzione ai sensi dell'articolo 712 del Codice penale, i giudici di legittimità hanno sottolineato come il reato di ricettazione resti integrato anche nel caso di dolo eventuale, ogni volta, cioè, che il soggetto agente si sia posto il quesito circa la legittima provenienza della cosa ed abbia consapevolmente accettato il rischio della sua illecita provenienza.
Per contro – spiega la Corte - risponde di incauto acquisto chi abbia realizzato, con colpa, la condotta ma, benché avesse dovuto sospettare dell'illecita provenienza dell'oggetto, non si sia posto alcuna domanda.