Il deposito del prezzo dal notaio

Pubblicato il 15 novembre 2017

Le Istruzioni del Notariato

Dal 29 agosto è in vigore la novità, introdotta dalla Legge sulla concorrenza (n. 124/2017), che riguarda le compravendite immobiliari e le cessioni d’azienda, con riferimento alle quali viene prevista la possibilità, per l’acquirente, di depositare dal notaio rogante il prezzo delle operazioni, fino ad avvenuta trascrizione del contratto.

Al fine di far conoscere questo strumento, il Consiglio nazionale del Notariato si è fatto promotore di una campagna informativa, mettendo a punto e pubblicando, sul proprio sito istituzionale, delle istruzioni per l'uso intitolate "Deposito del prezzo dal notaio".

Queste linee guida sono da ricondurre nell’ambito dell’iniziativa “#casaconviene” avviata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Al deposito del prezzo il Notariato ha dedicato anche apposita pagina del suo sito web.

Il deposito del prezzo, nelle compravendite e nelle cessioni d’azienda

Grazie alle nuove previsioni, in particolare, qualora ne faccia richiesta almeno una delle parti, il notaio viene onerato della tenuta in deposito del saldo del prezzo destinato al venditore, finché non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.

Il professionista, ossia, solo dopo aver eseguito la pubblicità e aver accertato l’inesistenza di ipoteche e pignoramenti, svincola in favore del venditore le somme depositate presso di lui.

Effetti del deposito

Le somme versate dall’acquirente dovranno necessariamente essere intestate al notaio e saranno da quest’ultimo segregate su di un conto corrente dedicato” che ha appositamente acceso in banca, ai sensi di quanto disposto dalla Legge sulla concorrenza.

Ad ogni modo, queste somme sono separate dal patrimonio del notaio, sono impignorabili anche dai creditori del venditore e i relativi interessi attivi prodotti vanno a beneficio delle piccole e medie imprese.

Utilità

Il deposito del prezzo protegge, in primo luogo, dal rischio di trascrizioni o gravami pregiudizievoli nelle more tra la stipula e la trascrizione dell’atto, ma potrà essere utile anche per garantire particolari ipotesi, come in presenza di un pignoramento o di un'ipoteca pregressa, di casa soggetta a prelazione legale, di immobile non agibile o non libero da persone o cose, in presenza di debiti del venditore.

Tutelato anche il venditore, in quanto viene assicurato il corretto e sicuro perfezionamento del trasferimento del denaro dall’acquirente, senza alcun rischio in ordine all’effettivo incasso della somma pattuita.

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