Il danno morale e biologico della vittima deve essere attentamente valutato
Pubblicato il 15 maggio 2012
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
7499 del 2012, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dai familiari di un automobilista, vittima di un sinistro stradale, contro la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la risarcibilità del danno biologico e morale asseritamente subito dal danneggiato in considerazione delle sofferenze patite nelle 12 ore fra il sinistro e la morte; in particolare, detti danni erano stati esclusi in considerazione del mero rilievo che il de cuius era sopravvissuto un tempo troppo esiguo.
Per contro, la Suprema corte ha sottolineato come, in realtà, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare diversi parametri come l'età della vittima, l'abitudine di vita, il fatto che il danneggiato fosse convivente con i ricorrenti.