Il danno morale e biologico della vittima deve essere attentamente valutato

Pubblicato il 15 maggio 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7499 del 2012, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dai familiari di un automobilista, vittima di un sinistro stradale, contro la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso la risarcibilità del danno biologico e morale asseritamente subito dal danneggiato in considerazione delle sofferenze patite nelle 12 ore fra il sinistro e la morte; in particolare, detti danni erano stati esclusi in considerazione del mero rilievo che il de cuius era sopravvissuto un tempo troppo esiguo.

Per contro, la Suprema corte ha sottolineato come, in realtà, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare diversi parametri come l'età della vittima, l'abitudine di vita, il fatto che il danneggiato fosse convivente con i ricorrenti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy