Il controllo delle Srl dipende dallo statuto
Pubblicato il 24 luglio 2014
Il Consiglio notarile di Roma ha pubblicato una
serie di massime dedicate al collegamento tra
capitale sociale delle Srl ed attività di controllo, dopo le modifiche intervenute, ad opera del dl
91/2014, sugli articoli del codice civile.
Statuti di Srl e capitale sociale
A seguito della modifica dell'art. 2477 c.c, è stata
ridotta la soglia minima del capitale sociale della Spa a 50.000 euro, con la conseguenza che la Srl con capitale sociale pari o superiore a 50.000 euro non deve più provvedere alla nomina dell'organo di controllo.
Ora, sostiene la massima del Consiglio notarile, possono aversi due situazioni.
La prima riguarda
statuti di Srl che prevedono la
nomina dell'organo di controllo quando il capitale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In questo caso, si afferma, la
nomina dell'organo di controllo sarebbe obbligatoria.
L'altra situazione è quella in cui lo
statuto rinvia all'articolo 2477 del Codice civile o ad altre norme di legge; in tale ipotesi
l'obbligo viene meno.
Permanenza in carica degli organi di controllo
Per quanto riguarda i componenti degli organi di controllo delle Srl
in carica al 25 giugno 2014, data in cui ha effetto la modifica all'articolo 2477 c.c., se nominati in Srl dotate di un capitale sociale pari o superiore a 120mila euro,
restano in carica fino alla loro naturale scadenza, tranne il caso in cui non emergano cause di decadenza o di cessazione dall'incarico.
Valutazioni di stima
Una terza massima afferma che
è lecito ricorrere alla stima non giurata di un esperto indipendente non nominato dal Tribunale nel caso di valutazione di "acquisti pericolosi" come nel caso di valutazione del patrimonio delle società che sono fatte oggetto di trasformazione da società di persone in società di capitali.