Il contribuente non può essere chiamato a rispondere degli effetti di un'operazione che il Fisco non può più contestare
Pubblicato il 24 giugno 2013
I giudici della Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n.
199/40/13, hanno accolto il ricorso presentato da una società contro un avviso di accertamento che le era stato notificato in considerazione di un'operazione di riorganizzazione e trasformazione da società di capitali a società semplice con scorporazione dei beni immobili dove era esercitata l'attività societaria medesima. Secondo il Fisco, in particolare, l'operazione posta in essere era da ritenere elusiva avendo permesso la maturazione di vantaggi fiscali indebiti.
La società contribuente, in tale contesto, si era difesa sostenendo che l'Ufficio finanziario fosse decaduto dal potere di accertare l'operazione contestata; ed infatti, la trasformazione in oggetto era avvenuta oltre i termini fissati dall'articolo 43 del Dpr
600/1973, ossia più di un anno prima rispetto all'avviso. Doglianza, questa, ritenuta priva di pregio dal Fisco secondo cui l'accertamento riguardava, comunque, gli anni successivi all'operazione durante i quali erano stati conseguiti gli indebiti vantaggi fiscali.
I giudici milanesi, tuttavia, hanno aderito alle argomentazioni rese dalla contribuente affermando che, a prescindere dalla manifestazione successiva degli effetti dell'operazione, l'amministrazione era, comunque, decaduta da ogni potere di contestazione sulla stessa.