Il consolidato nazionale va oltre confine

Pubblicato il 01 novembre 2008 Con la risoluzione n. 409/E del 30 ottobre, le Entrate hanno chiarito che il consolidato fiscale nazionale può essere esteso anche alle società con sede all’estero, se vengono considerate residenti in Italia in base alla normativa contro le estero vestizioni. Il caso riguarda una banca italiana che intende costituire con una partecipazione totalitaria una società di capitali di diritto francese. La controllata francese, a sua volta, acquisterebbe il 100% di una o più società residenti in Italia per lo svolgimento di alcune proprie attività. In virtù del fatto che una società straniera che non ha sede legale o la sede dell’amministrazione in Italia, si considera residente nel territorio dello Stato se detiene partecipazioni di controllo in società di capitali italiane (art. 2359 C.C.), anche alla controllata francese si può applicare la presunzione della residenza in Italia, in quanto si tratta di soggetto residente in Francia che è controllato al 100% da una società italiana e che, a sua volta, controlla al 100% un’altra società italiana. Pertanto, essendo la società in questione considerata residente nel territorio dello Stato deve rispettare tutti gli obblighi strumentali e sostanziali dell’ordinamento italiano, tra cui anche la possibilità di esercitare l’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale, se risultano verificati i requisiti richiesti dagli articoli 117 e seguenti del Tuir.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto contro la violenza sui sanitari in Gazzetta Ufficiale

02/10/2024

Cybersicurezza: pubblicato il decreto che recepisce la direttiva NIS 2

02/10/2024

Infortunio in itinere riconosciuto anche per lavoratori in smart working

02/10/2024

Finanziamenti per progetti di ricerca aerospaziale: domanda a fine ottobre 2024

02/10/2024

Cassa forense: figli minori in centri estivi, al via il bando 2024

02/10/2024

Titolare effettivo, guida completa all’identificazione nelle società ed enti

02/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy