Il Condominio non paga le spese aggiuntive per l'impianto autonomo

Pubblicato il 18 maggio 2015 Con sentenza n. 8724 depositata il 26 aprile 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, in parziale accoglimento del ricorso di un Condominio, ha cassato con rinvio la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva disposto l'annullamento di una delibera condominiale.

In particolare detta delibera – che aveva previsto l'istallazione di un sistema tecnico di ripartizione del consumo del riscaldamento nonché un nuovo criterio di ripartizione dei costi – era stata impugnata dai condomini attualmente resistenti, sull'assunto che avesse violato la loro libertà, in quanto dotati di un impianto autonomo collegato a quello centralizzato, di fruire ed utilizzare ciò che era di loro esclusiva proprietà e disponibilità.

Avverso la pronuncia di secondo grado di accoglimento della predetta impugnazione, il condominio ricorrente sottoponeva alla Suprema Corte i seguenti quesiti: a) se fosse o meno legittima l'opposizione del condomini, i quali, dotatisi in precedenza di impianto autonomo, avevano lamentato gli inconvenienti tecnici del sistema adottato con delibera, per cui si sarebbe verificata una sovrapposizione dei consumi; b) se fosse a carico del condominio o dei condomini resistenti l'eventuale maggior costo di quelle opere di adeguamento del
sistema approvato dal condominio, che si fossero rese necessarie per la preesistenza dell'impianto autonomo dei condomini medesimi.

Sul punto la Cassazione ha innanzitutto chiarito che l'assemblea condominiale, mediante la delibera impugnata, ha legittimamente approvato un sistema di termoregolazione secondo le disposizioni normative all'epoca vigenti (e poi successivamente confermate).
Non può dunque essere il Condominio a dover supportare i maggiori costi che eventualmente si rendessero necessari a causa dell'avvenuta realizzazione, da parte dei resistenti, dell'impianto di riscaldamento autonomo, del quale solo i medesimi beneficiano e che hanno realizzato per soddisfare esigenze personali.

Detto ciò, tuttavia – ha proseguito la Corte – i giudici di merito hanno omesso di accertare (motivo per cui la pronuncia va annullata con rinvio) se si sarebbero potuti evitare gli inconvenienti lamentati dagli attuali resistenti mediante l'adozione di soluzioni tecniche ugualmente idonee a raggiungere le finalità perseguite dal Condominio senza alcun aggravio di spesa (installazione di un sistema di contabilizzatori che non arrechi pregiudizio ai condomini).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy