Con Pronto ordine n. 312/2017, datato 2 marzo 2018, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti risponde ad una richiesta di parere riguardante la possibilità di esercizio contemporaneo della professione di dottore commercialista e dell’attività di procuratore sportivo, alla luce dell’esistenza delle cause di incompatibilità di cui al Dlgs n. 139/2005 (Ordinamento professionale).
Dopo aver evidenziato la riforma della figura del procuratore sportivo voluta dalla FIFA e recepita dalla FIGC nel 2015, che ha apportato specifiche modifiche al “Regolamento per i servizi di procuratore sportivo”, il Cndcec ha concluso che non esiste incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo.
Ciò perché il Dlgs n. 139/2005 prevede la incompatibilità esplicita tra la professione di commercialista e l’attività di intermediazione e mediazione, mentre non fa alcuna menzione del contratto di rappresentanza. Riguardo a quest’ultima, inoltre, si ritiene che non risulta incompatibile con l’esercizio della professione, sempre che gli effetti dei negozi giuridici posti in essere dal rappresentante (procuratore) ricadano esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato (calciatore/società sportiva).
Dunque, alla luce della mutata concezione della figura di procuratore, il Consiglio Nazionale ritiene che non si ravvisino particolari cause ostative affinché l’attività di procuratore sportivo possa essere svolta da parte di un dottore commercialista senza che si renda necessario il rilascio di uno specifico nulla osta da parte dell’Ordine di appartenenza.
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