Il ministero delle Attività produttive, con la circolare 3600/C del 6 aprile scorso, in accordo con il ministero del Lavoro e le organizzazioni di categoria chiarisce che, per il Dlgs 276/03, il lavoratore a progetto non può rivestire la carica di responsabile tecnico, quindi lo svolgimento dell’attività non fa ottenere i requisiti per tale ruolo. Poiché per poter ricoprire l’incarico di responsabile tecnico per lo svolgimento di attività regolamentate, come l’installazione di impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio, sono necessari oltre ai requisiti tecnico-professionali anche requisiti di stabilità e continuità (questi ultimi non sono posseduti dai collaboratori a chiamata) il lavoratore intermittente non è idoneo alla carica. Tale lavoratore potrà però svolgere il ruolo in via sostitutiva, cioè nei casi di malattia o ferie del responsabile tecnico principale. Per quanto concerne i lavoratori con contratto di somministrazione, essi possono assumere l’incarico anche in via principale, pur se stabilità e continuità sono rinvenute solo nella formula a tempo indeterminato. È, infine, ammesso il ruolo nella tipologia del lavoro ripartito per il principio di solidarietà dell’obbligazione, che permette al titolare d’impresa di avere garantita la presenza stabile di almeno uno dei due lavoratori abilitati.
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