Ici, esenzione ampia
Pubblicato il 21 maggio 2008
L’esenzione Ici, prevista dall’art. 7, 1° comma, lett. i), del D.Lgs. 504/92, presuppone sia l’utilizzo dell’immobile da parte di uno dei soggetti individuati all’art. 87 Tuir, sia la destinazione dello stesso a delle attività identificate. Entrambe dette condizioni devono coesistere onde fruire dell’agevolazione. E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9948/08 che, tra l’altro, estende l’esenzione citata anche al caso in cui la relazione tra l’immobile e il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, in modo che anche il soggetto no profit ha diritto all’esenzione anche se non ha effettivamente utilizzato l’immobile, purché lo stesso sia rimasto nella sua disponibilità.