Il decreto attuativo dell’art. 20, comma 2, del dl 252/2005 ha recepito integralmente le modifiche richieste dal Consiglio di Stato in materia di Tfr, di conseguenza è stato abolito l’obbligo di adeguamento dello statuto entro il termine del 31 maggio ed è ora sufficiente comunicare alla Covip l’avvio delle procedure di adeguamento. Pertanto, relativamente ai vecchi fondi, per usufruire del Tfr basta informare di operare in regime di contribuzione definita, di aver attuato una linea di gestione garantita per il Tfr ed inoltre di aver predisposto norme statuarie su anticipazioni, recesso ed altre clausole previste dal dl 252/05. Spetta alla Covip la verifica dell’effettivo adeguamento delle regole statuarie alle prescrizioni del sopraccitato decreto.
Riguardo i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti ai componenti degli organi responsabili dei fondi, il decreto fa specifico riferimento alla necessaria non sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza per gli organi di controllo mentre per i requisiti di professionalità esige un periodo minimo triennale di svolgimento di attività amministrativa, di controllo e direzione presso imprese del settore finanziario, bancario o assicurativo.
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