Ai fini dell’esenzione dall’Ici per le attività ricreative, decretata dall’articolo 7 del dlgs 504/1992, sono due le condizioni da soddisfare: l’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e la esclusiva loro destinazione ad attività peculiari non produttive di reddito.
Una Srl - responsabile di non aver mai dichiarato né pagato l’Imposta comunale sul campo sportivo proprietà di un ente locale, perché convinta di poter fruire dell’esenzione in quanto il terreno è strumentale all’attività della Figc – dovrà ora versare all’ente l’Ici, anche per gli anni passati, e le sanzioni. D’altronde, conclude la sentenza di Cassazione 25376 (17 ottobre 2008), “l’articolo 7 del dlgs 504 del 1992 esclude espressamente dal godimento del beneficio (...) le società commerciali fra le quali rientra, per sua natura, a prescindere dalle finalità sociali perseguite, anche una società a responsabilità limitata”.
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