Guida del mezzo aziendale senza patente: licenziato

Pubblicato il 10 ottobre 2024

Con ordinanza n. 25724 del 26 settembre 2024, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, si è occupata della legittimità di un licenziamento disciplinare, in cui il lavoratore, un dipendente addetto al recapito postale, era stato licenziato per aver circolato con il mezzo aziendale, un ciclomotore senza patente valida e con il casco non allacciato.

La Corte d'Appello aveva già dichiarato legittimo il licenziamento, in quanto la condotta del dipendente configurava una violazione dolosa dei doveri d'ufficio, secondo il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), con grave pregiudizio per l'azienda.

Il lavoratore aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta fosse colposa e non dolosa, e che il licenziamento fosse sproporzionato rispetto ai fatti.

La Suprema corte ha respinto il ricorso, ritenendo che la condotta del lavoratore fosse effettivamente dolosa.

Non era rilevante se il lavoratore avesse agito per evitare una sanzione disciplinare o per mantenere la sua posizione lavorativa; ciò che contava era il fatto che egli fosse consapevole della sospensione della patente e avesse taciuto volontariamente.

Gravità del comportamento

Secondo l'organo giudicante, la violazione delle norme di legge e dei doveri d'ufficio, associata al potenziale pregiudizio per l'azienda, giustificava il licenziamento senza preavviso.

La condotta del lavoratore aveva creato un rischio concreto, anche se non si era verificato un danno economico diretto. Il "forte pregiudizio" per l'azienda, anche solo potenziale, era sufficiente a giustificare la misura espulsiva.

Proporzionalità della sanzione

Gli Ermellini, ciò posto, hanno ritenuto che il licenziamento fosse proporzionato alla gravità dei fatti, respingendo l'argomento del lavoratore circa la sua lunga carriera e l'assenza di precedenti disciplinari.

Secondo la Corte, il giudizio sulla proporzionalità della sanzione disciplinare spetta al giudice di merito, e in questo caso la decisione era stata motivata adeguatamente.

La Corte di Cassazione, in conclusione, ha confermato la legittimità del licenziamento, ribadendo che il comportamento doloso e il potenziale danno causato alla regolarità del servizio postale giustificavano una misura drastica come il licenziamento senza preavviso.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del Caso Un dipendente addetto al recapito postale con ciclomotore è stato licenziato per aver circolato senza patente valida e con il casco non allacciato. Non aveva comunicato la sospensione della patente e ha continuato a svolgere le sue mansioni.
Questione Dibattuta Il lavoratore sostiene che il suo comportamento fosse colposo e non doloso, contestando la legittimità del licenziamento e la proporzionalità della sanzione disciplinare. Il punto cruciale è se la condotta dolosa giustifica il licenziamento senza preavviso.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la condotta dolosa del lavoratore, consistente nel non comunicare la sospensione della patente, giustificava il licenziamento senza preavviso, poiché rappresentava un forte pregiudizio, anche potenziale, per l'azienda.
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