Alcuni chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello aventi ad oggetto l’esclusione oppure l’inclusione di soggetti passivi d’imposta in un Gruppo IVA sono l’oggetto della risoluzione n. 54/E del 10 luglio 2018.
Il DPR n. 633/1972 detta la disciplina del Gruppo IVA, così come successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 2017, che ha recepito l'articolo 11 della Direttiva IVA.
Quest’ultima consente agli Stati membri di considerare come un unico soggetto passivo d’imposta il risultato della ideale fusione di molteplici soggetti passivi IVA.
In questo modo, il Gruppo IVA ha la possibilità di operare con una partita IVA unica e con la non applicazione dell’imposta nelle operazioni interne del gruppo stesso.
La costituzione di un Gruppo IVA è l’effetto di una opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato tra i quali ricorrano congiuntamente vincoli di tipo finanziario, economico e organizzativo (modello all-in, all-out). La decisione degli operatori economici di aderire al suddetto regime IVA, non può essere assunta su base individuale.
L'art. 70-ter del citato DPR n. 633/72, dopo avere definito, ai primi tre commi, i requisiti dei vincoli finanziario, economico e organizzativo, al comma 4 stabilisce che, sussistendo tra i soggetti il vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo.
In base al successivo comma 6, tale presunzione non opera per i soggetti in relazione ai quali il vincolo finanziario è stabilito per effetto dell'acquisizione di partecipazioni nell'ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, tra i quali il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente.
La normativa, tuttavia, sancisce che entrambe queste presunzioni non hanno carattere assoluto.
Pertanto, esse possono essere superate dagli interessati presentando all'Agenzia delle Entrate apposita istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della Legge 212/2000.
Come specifica la citata disciplina, l’interpello probatorio è uno strumento che, come chiarito anche nella circolare n. 9/2016, consente al contribuente di ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’accesso a determinati regimi fiscali, nei casi espressamente previsti.
L’istanza avanzata all’Agenzia delle Entrate era finalizzata a sapere se, alla luce della richiamata normativa, debba ritenersi ammissibile la presentazione dell’interpello anche nel periodo anteriore alla costituzione di un Gruppo IVA.
Nella risoluzione n. 54/E/2018, l’Agenzia, dunque, fa chiarezza su alcuni dubbi riguardanti la presentazione dell’istanza di interpello.
La prima riserva sciolta dall’Amministrazione finanziaria è che l'istanza può essere presentata anche nel periodo precedente alla costituzione del Gruppo IVA e che, pertanto, il previo esercizio dell'opzione non costituisce condizione di validità dell'interpello.
Inoltre, l’istanza deve essere sottoscritta sia dal rappresentante del gruppo IVA costituito o del futuro rappresentante del gruppo IVA costituendo, sia dal membro di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione.
Dunque, a partire dal 10 luglio – data della risoluzione in oggetto – la duplice sottoscrizione è funzionale alla rappresentazione complessiva della rete dei soggetti passivi interessati alla formazione di un Gruppo IVA, che solo il rappresentante può fornire.
Tuttavia, per evitare di allungare eccessivamente i termini di risposta agli interpelli già presentati ed agevolare la programmazione degli operatori economici che in ragione dell’interesse all’attivazione del regime a decorrere dal 1° gennaio 2019 hanno già inoltrato i loro interpelli, fino alla pubblicazione delle indicazioni contenute nella risoluzione n. 54/E si considerano validamente presentate anche le istanze sottoscritte unicamente dal membro del Gruppo costituendo e non anche dal futuro rappresentante. La nuova regola, dunque, avrà efficacia solo dal 10 luglio in poi.
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