Nella risposta ad interpello n. 539/2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’esclusione di una stabile organizzazione residente di una società del gruppo dalla partecipazione dal "Gruppo IVA", per insussistenza dei vincoli previsti dall’articolo 70 del Dpr n. 633/1972.
Le nuove specificazioni agenziali vanno ad aggiungersi a quanto già sancito in materia di Gruppo IVA nella circolare n. 19 del 2018, con particolare attenzione alla verifica dei requisiti richiesti del rapporto di controllo e del vincolo finanziario.
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria è quello di un Gruppo IVA composto da 40 società che, a seguito di una complessa operazione di riorganizzazione aziendale, ha visto la creazione di una società croata Beta (controllata da una società lussemburghese, a sua volta controllata dalla capogruppo Alfa spa), che opera attraverso delle branch, fra cui una italiana, e a cui è stata affidata la fornitura dei servizi IT per le banche estere.
A seguito dell'operazione di riorganizzazione, Alfa cesserà di fornire servizi IT nei confronti delle Banche Estere, i quali salvo alcuni servizi residuali relativi alle Applicazioni Comuni, saranno forniti esclusivamente da Beta e dalle sue branch. In particolare, la Branch Italiana si limiterà a fornire i Servizi Infrastrutturali alle sole Banche Estere, mentre non fornirà servizi alle Società del Gruppo IVA.
Con l’istanza sollevata si voleva stabilire l’esclusione della stabile organizzazione di Beta dal Gruppo di Alfa per carenza del vincolo finanziario. Infatti, secondo l’istante, essendo la branch italiana appartenente alla società non residente Beta, a sua volta controllata da un altro soggetto non residente, ciò preclude a Beta di integrare il vincolo finanziario per aderire al Gruppo IVA.
Nella risposta ad interpello n. 539 dell’11 novembre 2020, l’Agenzia parte dall’analizzare la sussistenza dei vincoli richiesti dall’articolo 70 del Decreto IVA per l’ammissione al Gruppo IVA, soffermandosi, in particolare, sul requisito del vincolo finanziario, di cui all'art. 70-ter, comma 1, che richiama direttamente la nozione di controllo.
Infatti, il parametro fondamentale fissato dal suddetto art. 70-ter è costituito proprio dalla nozione generale di controllo di diritto fornita al primo comma, numero 1), dell’articolo 2359 del codice civile; in base a tale disposizione, si considera controllata la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Tale controllo può essere esercitato sia in modo diretto che in modo indiretto.
Secondo la norma, quindi, la partecipazione al Gruppo IVA è riservata ai soggetti passivi italiani tra cui esiste un rapporto di controllo ai sensi del suddetto articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; inoltre, ammette che tale legame si realizzi per il tramite di soggetti esteri, purché stabiliti in un Paese con cui l'Italia abbia stipulato un accordo volto ad assicurare un effettivo scambio di informazioni.
Con riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia conclude che i diversi livelli di controllo attraverso società non residenti non consentono di verificare all’estero i meccanismi di funzionamento dell’articolo 2359 del Codice civile e, quindi, la sussistenza del vincolo finanziario,
Pertanto, avvalorando l’ipotesi dell’istante, l’Agenzia ribadisce che “la meccanica di funzionamento del gruppo IVA porta a escludere che possano entrare a far parte del gruppo, in veste di controllati, soggetti, quali le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti dei quali non risulta possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all'art. 2359, primo comma, del codice civile”.
Tali stabili organizzazioni IVA di soggetti passivi non stabiliti possono, invece, entrare a far parte del gruppo solo se la Casa Madre eserciti un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, a loro volta aderenti al Gruppo IVA.
Conclude, così, l’Agenzia che la branch italiana di Beta deve essere esclusa dal perimetro del Gruppo IVA di Alfa per mancanza del vincolo finanziario, in quanto Beta è un soggetto controllato non residente nei cui confronti non è possibile verificare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2359 comma 1 n. 1 del codice civile.
Ovviamente, la risposta positiva al quesito relativo alla insussistenza del vincolo finanziario rende superflua qualunque ulteriore analisi sulla sussistenza del vincolo economico.
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