Il Dpr n. 633/72 (Iva), al titolo V-bis, contiene disposizioni riguardanti il Gruppo Iva che va letto con il relativo Decreto attuativo del Mef datato 6 aprile 2018.
Con risoluzione n. 30 del 7 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate approfondisce alcune tematiche e offre dei chiarimenti.
Il Gruppo Iva si pone come soggetto autonomo e unitario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: possono costituire il gruppo i soggetti passivi stabiliti in Italia ed esercenti attività d’impresa, arte o professione, se sono uniti da vincoli finanziario, economico e organizzativo (articolo 70-ter, Dpr 633/72).
Da tale articolo, dunque, emerge che esiste un Gruppo IVA quando vi è:
Più precisamente, in ordine all’ultimo requisito, va detto che il vincolo finanziario deve sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del soggetto passivo unico e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione ha effetto; ciò per evitare che si uniscano entità legate da vincoli occasionali o temporanei.
Dopo la nascita del gruppo, è possibile che vi siano delle variazioni della compagine: sia che vengano incluse altre società sia che escano quelle presenti, ad esempio, per perdita dei requisiti.
Si precisa che l’entrata nel gruppo di un soggetto che prima non ne faceva parte è efficace dall’anno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati.
L’Agenzia specifica che sono due i paletti a cui attenersi per l’inserimento di un nuovo soggetto nel gruppo già esistente:
Quindi, se il controllo viene conseguito in data successiva al 1° luglio di un dato anno (X), il vincolo finanziario si considera instaurato nel corso dell’anno solare anno X+1, con l’effetto che la partecipazione al Gruppo IVA del nuovo soggetto decorrerà dal successivo anno X+2.
A parere delle Entrate, il requisito temporale ha carattere strutturale. Pertanto, non è possibile disapplicarlo nemmeno di fronte a particolari circostanze che escludano la presenza di vincoli occasionali o temporanei o l’assenza di possibili vantaggi ai fini Iva.
Ulteriore precisazione attiene ai casi di riorganizzazione aziendale che riguardino società già presenti nel perimetro del Gruppo: in tale ipotesi non si ha una modificazione della compagine, in quanto si trasferiscono in capo alla società neo-costituita avente causa i requisiti che già sussistevano in capo alla società dante causa. Dunque l’inclusione nel Gruppo della società neo-costituita ha effetto senza soluzione di continuità.
Infine, si chiarisce che il termine ultimo di novanta giorni previsto per la presentazione della dichiarazione di inclusione inizia a decorrere dal 1° luglio dell’anno solare nel corso del quale si instaura il vincolo finanziario.
Si esclude, per il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, l’applicazione delle previste sanzioni per i casi di inserimento di nuovi soggetti nei gruppi Iva avvenuti prima del 7 maggio e non in linea con quanto precisato nella risoluzione, nel momento in cui si è determinato un vantaggio fiscale in capo al Gruppo.
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