Entro il 30 settembre 2023 va presentato in via telematica il modello AGI/1, per l’esercizio dell’opzione per l’adesione o la revoca dell’adesione al Gruppo IVA, con effetti fiscali a partire dal 1° gennaio 2024.
Interessati sono tutti i gruppi di imprese che possono decidere di operare come un soggetto passivo IVA unico, considerando irrilevanti le operazioni infragruppo, con benefici finanziari e di semplificazione amministrativa e contabile.
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972), possono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo Iva.
NOTA BENE: Sono escluse dalla partecipazione le sedi e le stabili organizzazioni all’estero.
Analogamente, non possono partecipare al gruppo Iva:
I tre vincoli richiesti per la costituzione del Gruppo Iva devono sussistere contemporaneamente.
Esercitando l’opzione, i suddetti soggetti possono accedere ad una serie di benefici di natura:
Il rappresentante del Gruppo esercita l’opzione mediante la presentazione, in via telematica, dell’apposita dichiarazione.
NOTA BENE: Si tratta del modello AGI/1, che va sottoscritto da tutti i partecipanti e, in ultimo sottoscritto e fisicamente presentato dal rappresentante del gruppo utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione web disponibile nell’area autenticata.
Il modello AGI/1 viene utilizzato anche per comunicare:
In base all’articolo 70-quater del DPR 633/72, l’opzione ha effetto:
I termini di presentazione variano, dunque, a seconda del tipo di dichiarazione presentata.
Dato che il giorno 30 settembre cade di sabato, sorge qualche dubbio sul fatto di rinviare tale adempimento al primo giorno lavoratovi utile successivo, che appunto cade di lunedì 2 ottobre, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011. Tale norma, infatti, prevede proprio il rinvio dei termini per gli adempimenti previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadano il sabato o in un giorno festivo.
Considerando il fatto che secondo il citato articolo 70-quater del DPR 633/72, le dichiarazioni presentate dal 1° ottobre al 31 dicembre hanno effetto dal secondo anno successivo, e poiché il termine del 1° ottobre fissato dalla norma non parrebbe soggetto a rinvii in base al suddetto DL 70/2011, in assenza di specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, sembra ragionevole ritenere che neppure il termine del 30 settembre sia soggetto a slittamenti.
Altre scadenze sono indicate dall’Agenzia delle Entrate nella pagina del sito dedicata alla “Costituzione del gruppo Iva”.
Si riportano raccolte nella seguente tabella.
Opzioni contabili |
Per l’esercizio delle opzioni contabili (artt. 36 e 36-bis), il modello può essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo |
Inclusione/esclusione partecipante |
In caso di ingresso di soggetti passivi precedentemente esclusi dal Gruppo, il modello deve essere presentato entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui si sono instaurati i vincoli di cui all’art. 70-ter e art.70-quater, comma 5 In caso di cessazione dalla partecipazione al Gruppo da parte di uno o più soggetti partecipanti, il modello deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.
|
Subentro rappresentante |
In caso di subentro di un nuovo rappresentante, la sostituzione deve essere comunicata entro trenta giorni. |
Variazione dati |
In caso di variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, il modello deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento. |
Cessazione |
n caso di cessazione del Gruppo a seguito del venir meno della pluralità dei soggetti partecipanti, il modello deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".