Ultimi passi in Senato per il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 127/2021 che estende l'obbligo di green pass ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
Prosegue l'iter presso la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali). A conclusione, il disegno di legge sarà discusso in Aula dal prossimo 9 novembre.
Il provvedimento, nel corso dell'esame in Commissione, è stato in più parti oggetto di modifiche, di cui alcune di particolare impatto per i datori di lavoro tenuti a verificare, dallo scorso 15 ottobre, il possesso di un green pass valido da parte di coloro che (non esenti dalla campagna vaccinale) accedono sul luogo di lavoro ( o comunque ivi presenti) e a gestire le eventuali assenze ingiustificate dei lavoratori sprovvisti di certificazione verde.
Analizziamo di seguito gli emendamenti approvati al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, nella seduta del 3 novembre 2021, dalla Commissione Affari Costituzionale del Senato.
L'articolo 1 del decreto-legge n. 127 del 2021 aggiunge al decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) l'art. 9-quinquies che introduce, per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), nel settore lavorativo pubblico e nell'ambito del territorio nazionale, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - del certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'obbligo riguarda non solo i dipendenti pubblici ma anche tutti gli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni.
Il comma 3 dell'art. 9-quinquies esonera dall'obbligo di Green pass i "soggetti esenti dalla campagna vaccinale" sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il disegno di legge di conversione modifica tale previsione circoscrivendo l'esenzione ai "soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino".
Il comma 5 dell'art. 9-quinquies novellato, aggiunge l'obbligo per i datori di lavoro pubblici di fornire idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche del Green pass sui luoghi di lavoro.
In materia di sanzioni (comma 8 dell'art. 9-quinquies) viene poi modificata la formulazione dell'ultimo capoverso. Con riferimento infatti alle sanzioni comminate a chi, pur essendovi obbligato, si faccia trovare sul luogo di lavoro sprovvisto di Green pass, la nuova formulazione della norma prevede che la sanzione amministrativa (comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020) "è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500" (nella versione attualmente vigente il testo reca la seguente locuzione "è stabilita in euro da 600 a 1.500").
L'articolo 2, attraverso l'inserimento nel decreto-legge n. 52 del 2021 dell'articolo 9-sexies, prevede che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possano accedere agli uffici giudiziari dove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19.
Oltre ad alcune modifiche formali, l'intervento sul comma 2 dell'articolo 9-sexies va nel senso di meglio specificare la sanzione da applicare in caso di assenza ingiustificata prevedendo che la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominati non sono dovuti per i giorni di assenza ingiustificata dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19.
L'obbligo di Green pass (e le relative sanzioni per i trasgressori) si applicano inoltre anche ai giudici popolari.
L'articolo 3 inserisce l'art. 9-septies recante norme in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.
Come per il settore pubblico, anche settore lavorativo privato per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 vige l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 valido.
L'obbligo riguarda chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato e ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività lavorativa è svolta, nonchè tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato negli stessi luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
Con riguardo a chi svolge attività di formazione, il disegno di legge di conversione aggiunge l'obbligo di Green pass anche per chi partecipa alle attività formative in qualità di discente.
Come per il settore pubblico, anche per quello privato viene specificato che l'esenzione dall'obbligo di Green pass riguarda i "soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino".
Viene poi introdotta una importante disposizione in materia di controlli aziendali. Si prevede infatti che per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni sia in capo all'utilizzatore. E' inoltre onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni in materia di green pass.
Viene specificato che la perdita della retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominati, per assenza ingiustificata è relativa ai giorni in cui il dipendente comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulta privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
Per le imprese private con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. Il decreto legge attualmente in vigore prevede che tale sospensione, in ogni caso, non possa avere una durata superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, fermo restando il limite temporale del 31 dicembre 2021. Il disegno di legge di conversione in legge del dl n. 127 del 2021 contiene al riguardo importanti novità. Prevede infatti che i 10 giorni di durata massima del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore sprovvisto di green pass siano lavorativi e rinnovabili fino al 31 dicembre 2021 (quindi non più per una volta sola), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Infine, in materia di sanzioni (comma 9 dell'art. 9- septies) anche per il settore privato si prevede che la sanzione per chi, pur essendovi obbligato, si faccia trovare sul luogo di lavoro sprovvisto di Green pass "è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".
Viene inserito nel decreto Riaperture l'art 9-nonies che prevede, per i dipendenti pubblici e privati, che la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dia luogo a sanzioni (articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9).
In tale caso, il lavoratore potrà permanere sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
L'art. 9-octies del decreto Riaperture impone ai lavoratori, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di rendere le comunicazioni in ordine al possesso della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati ( comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies ) con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Il ddl di conversione, prevede in aggiunta che, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul green pass nei luoghi di lavoro, limitatamente al settore privato, i lavoratori possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Viene inserito nel corpus normativo del decreto legge n. 127 del 2021 un nuovo articolo che prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati, avvalendosi del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possano promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19.
Il comma 1 dell'articolo 5 del dl n. 127 del 2021, novellando l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, inserisce, tra le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19, le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute alla vaccinazione contro il COVID-19 (lettera a).
Il disegno di legge di conversione in legge del decreto green pass sopprime tale disposizione.
Inserita, infine, la clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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