Gratuità in base al reddito familiare

Pubblicato il 21 ottobre 2008 Con interpello è stato chiesto al Fisco se nel quantificare il reddito del nucleo familiare, in base all’articolo 76 del Dpr 115/2002, fosse corretto compensare le perdite subite dal soggetto che esercita attività d’impresa con quello conseguito dai familiare conviventi. A sostegno di questa tesi, l’interpellante, una direzione regionale, ha affermato che il diritto al gratuito patrocinio dovrebbe essere riconosciuto facendo riferimento al reddito effettivo dei soggetti interessati, senza tener conto delle disposizioni fiscali. L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 387/E/2008, richiamando una precedente risoluzione (15/2008), ribadisce che è ammesso al gratuito patrocinio colui che è titolare di un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 9.723,84 euro. Inoltre, nel reddito del soggetto interessato vanno considerati anche i redditi conseguiti dal nucleo familiare (si fa riferimento al reddito imponibile Irpef); mentre, non è possibile diminuire l’importo risultante dalla sommatoria dei vari redditi delle perdite subite nell’esercizio di un’attività d’impresa “che non abbiano trovato capienza nel reddito d’impresa o nel reddito complessivo dell’esercente”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Patente a crediti: dal 1° ottobre 2024 nuove regole per accedere ai cantieri

03/10/2024

Patente a crediti: nuovi obblighi dal 1° ottobre 2024

03/10/2024

Decreto flussi per migranti, ecco le nuove regole

03/10/2024

Decreto contro la violenza sui sanitari in Gazzetta Ufficiale

02/10/2024

Cybersicurezza: pubblicato il decreto che recepisce la direttiva NIS 2

02/10/2024

Infortunio in itinere riconosciuto anche per lavoratori in smart working

02/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy