Il Consiglio dei Ministri si è riunito una prima volta il 2 maggio 2022, alle 12.35, dando seguito - visto il perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici - all’approvazione di un provvedimento recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, già presente sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio stesso (decreto-legge n. 38) ed in vigore alla stessa data.
Il nuovo decreto, dunque, prosegue sulla via del precedente Dl n. 21/2022.
In sostanza, vengono mantenute fino all’8 luglio 2022 le aliquote ridotte di accisa per i seguenti prodotti:
Inoltre, disposta la riduzione al 5% dell'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione.
In aggiunta, viene demandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi il compito – al fine di arginare il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa - di monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, avvalendosi anche del supporto di ministeri, enti e organismi competenti.
Per la corretta applicazione delle riduzioni stabilite, il Dl n. 38/2022 stabilisce che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati alle accise e gli esercenti impianti di carburanti trasmettano, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022.
La mancata comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o non veritieri comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
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