Come preannunciato, il Consiglio dei ministri, riunitosi il 9 settembre 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge per fronteggiare l’emergenza Covid in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
Fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde.
Si specifica che l’obbligo vige per il personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia, dei corsi serali e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (C.p.i.a.), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).
Dunque, obbligo di possedere il Green pass per tutti quelli che devono accedere: lavoratori delle mense, personale delle pulizie, genitori che accompagnano i figli a scuola o che devono sostenere i colloqui con gli insegnanti.
Ne rimangono esclusi: bambini, alunni e studenti nonché frequentanti i sistemi regionali di formazione, tranne coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
Le disposizioni non si applicano a coloro esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Altro articolo del nuovo DL stabilisce che per accedere alle strutture del sistema nazionale universitario si deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19.
In particolare, si tratta delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. L’obbligo ricade sul datore di lavoro nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro.
Nel caso delle università, a far rispettare l’obbligo sono i responsabili delle Università e delle istituzioni sopra menzionate. Le verifiche saranno svolte a campione con le modalità individuate dalle Università.
Si fa presente che il Ministro dell’Istruzione ha emanato apposita circolare – n. 953 del 9/9/2021 – diretta ai Dirigenti scolastici, comunicando che per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che utilizza un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC.
Il Dirigente od un suo delegato, dopo l’accesso all’area “Rilevazioni” del SIDI, deve selezionare la nuova funzionalità “Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass”. Lì potrà visualizzare esclusivamente l’elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria competenza. Potrà così accertare l’elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali è prevista l’effettiva presenza in servizio.
Il nuovo decreto-legge approvato dispone, altresì, che sono soggetti all’obbligo vaccinale tutti coloro (anche esterni) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, istituti per anziani, ecc.). Il vincolo entrerà in vigore dal 10 ottobre 2021 e terminerà il 31 dicembre 2021.
A verificare il nuovo obbligo sono i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni.
Inoltre, è stabilito che il mancato rispetto dell’obbligo con riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse nazionale sanitario, nonché ai lavoratori dipendenti delle Rsa, comporta la sospensione della prestazione lavorativa, con conseguente mancato pagamento della retribuzione o di altro compenso/emolumento. La misura permane fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
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