L’Inps, con il messaggio 11110/2006, afferma che per la base di calcolo delle integrazioni salariali valgono solo le voci e le indennità che costituiscono la parte fissa della retribuzione globale. Quindi non sono da considerare quelle non collegate all’effettiva prestazione di lavoro. L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale - articolo 2 della legge 164/75 – che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro prestate fuori dell’orario di lavoro, con il limite delle 40 ore settimanali. Tale misura è erogata rispettando un limite di massimale retributivo mensile, che è rivalutabile annualmente dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat. Per quanto riguarda le mensilità aggiuntive esse vengono di rado rimborsate dall’Inps, poiché eccedono il tetto mensile applicabile alla singola fattispecie – il ragguaglio ad ore del compenso ultramensile, cioè tredicesima e quattordicesima, sommato al ragguaglio ad ore del trattamento corrisposto mese per mese, non può superare il massimale – e quindi si possono presentare due situazioni con l’importo dell’integrazione calcolata nella misura dell’80% della retribuzione globale che può essere:
- superiore al massimale, allora al lavoratore viene corrisposto un trattamento ragguagliato all’importo dell’integrazione (non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive, le ore di intervento Cig, giacché per tali ore è già stato corrisposto l’importo massimo orario);
- inferiore al massimale, allora si corrisponde l’importo effettivo dell’integrazione (le quote aggiuntive sono da integrare fino al massimale).
L’Inps chiarisce che il termine retribuzione racchiude tutto ciò che è corrisposto al lavoratore in denaro o in natura al lordo da ritenute, come corrispettivo dell’attività svolta. Le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali commisurare i contributi previdenziali, che abbiano carattere di continuità e obbligatorietà e siano riferiti alle 40 ore settimanali. Sono escluse nel computo delle voci della retribuzione sulla quale devono essere calcolate le integrazioni salariali, i compensi non collegati alla prestazione ordinaria per lavoro ordinario.
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