Gli oneri deducibili e detraibili
Pubblicato il 02 aprile 2015
Le
agevolazioni fiscali per i contribuenti
Come
noto i contribuenti, nella
redazione della dichiarazione dei redditi, possono beneficiare di
alcuni
“sconti” fiscali, a fronte del sostenimento di determinate spese di
particolare
rilevanza sociale, che si possono dividere in due categorie:
·
spese"deducibili",
ovvero le spese che
possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l'imposta da
pagare;
·
spese
"detraibili",
che invece possono
essere sottratte direttamente dall'imposta (lorda)
dovuta diminuendone
l'importo.
Tali
spese, affinché possano essere indicate nella
dichiarazione dei redditi, devono essere sostenute nell'anno
per
il quale viene presentata la stessa (nel caso di specie nel
2014).
Osserva
- Se l’imposta da pagare è inferiore alle detrazioni spettanti, il
contribuente non ha diritto al rimborso della parte eccedente fatta
eccezione delle detrazioni sui canoni di locazione, per le quali è
ammesso il rimborso.
|
ATTESTAZIONE DELLE SPESE
Per
poter dedurre o
detrarre le spese è
importante conservare i documenti che attestano i pagamenti eseguiti
per le
stesse cioè ricevute, fatture o
scontrini. Le spese devono
essere sostenute dal dichiarante “nel suo interesse",
mentre per
alcune tipologie di spese la deduzione
è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari
fiscalmente
a carico.
SPESE
SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO
Alcuni
oneri
e spese (spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese
per la
frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i
contributi
previdenziali e assistenziali) beneficiano della detrazione
o deduzione,
anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone
fiscalmente a
carico.
In
questo
caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si
fruisce delle
detrazioni per carichi di famiglia, che possono essere
attribuite interamente
ad un altro soggetto.
Osserva - Il documento
che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al
figlio fiscalmente a carico. |
SPESE (SANITARIE) SOSTENUTE PER FAMILIARI
NON A CARICO
Le
spese
sanitarie sostenute per i familiari non a carico,
affetti da patologie
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria
pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte
che non trova
capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico.
Ricorda
-
Sono considerati fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel
2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o
inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
In
tale limite, sono compresi:
- il
reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le
retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali,
Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti
gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la
quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel
territorio dello Stato;
- il
reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta
sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- il
reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta
sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive.
Sono
considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o
residenti all’estero:
- il
coniuge non legalmente ed effettivamente
separato;
- i
figli (compresi i figli adottivi,
affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati
limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al
tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione
della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono
essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari,
a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo
stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria:
- il
coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i
discendenti dei figli;
- i
genitori (compresi quelli adottivi);
- i
generi e le nuore.
|
Tra gli oneri che si possono dedurre
dal reddito complessivo vi sono:
gli
oneri dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Rientrano
tra
queste spese anche:
·
i
contributi agricoli
unificati
versati all’Inps (Gestione ex Scau) per costituire la propria posizione
previdenziale e assistenziale (non è deducibile la parte dei
contributi che
si riferisce ai lavoratori dipendenti);
·
i
contributi versati per l’assicurazione
obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici;
·
i
contributi previdenziali e assistenziali
versati facoltativamente all’ente pensionistico,
quelli per la
ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli
anni di laurea,
per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo
casalinghe”.
I
contributi versati per i fondi
integrativi del servizio sanitario
nazionale per un importo complessivo non
superiore a 3.615,20
euro.
·
Nella verifica
di tale limite concorre anche l’importo indicato
nel punto 163 della C. U. 2015, già dedotto dal
datore di lavoro, e che
non deve, pertanto, essere considerato. La deduzione spetta anche se la
spesa è
stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte
non
dedotta da queste ultime.
I
contributi versati per forme
pensionistiche complementari e
individuali, per un importo non superiore
a 5.164,57
euro
·
Il limite non
si applica ai contribuenti iscritti alle forme
pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario
e
approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e
della
Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati
nell’anno d’imposta.
Gli assegni
periodici per il
mantenimento del coniuge
·
Non devono
essere considerati gli assegni per il mantenimento dei
figli. Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la
quota per
l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento
dei
figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà
del suo
ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica
soluzione al
coniuge separato.
Sono
inoltre deducibili (art. 10
, TUIR):
·
le erogazioni
liberali a favore di istituzioni
religiose
(1)
·
le erogazioni a
favore organizzazioni non governative (Ong)
operanti nei Paesi in
via di sviluppo (deduzione fino al 2 per cento del reddito
complessivo);
·
le erogazioni
liberali a favore di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale,
di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e
associazioni
riconosciute;
·
le erogazioni
liberali a favore di università,
enti
di
ricerca ed enti parco (regionali
nazionali);
·
i contributi
previdenziali versati per gli addetti ai servizi
domestici ed
all’assistenza personale o familiare, per un importo deducibile non
superiore a 1.549,37
euro.
------------
(1)
Ciascuna di queste
erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, può
essere
documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente
postale, le
quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i
pagamenti
effettuati con carta di credito, l’estratto conto della società che
gestisce la
carta.
SPESE
MEDICHE ASSISTENZA
SPECIFICA PERSONE CON DISABILITÀ
Le
spese mediche generiche
e quelle di assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e
permanente invalidità, o menomazione, sostenute dalle persone con
disabilità,
sono deducibili dal reddito complessivo e, nello specifico, riguardano
·
le spese di
assistenza infermieristica e riabilitativa;
·
le spese
relative al personale in possesso della qualifica
professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico
assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della
persona;
·
le spese
relative al personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo;
·
le spese
relative al personale con la qualifica di educatore
professionale;
·
le spese
relative al personale qualificato addetto ad attività di animazione
e di terapia occupazionale.
Le persone disabili, possono
usufruire della deduzione anche se percepiscono
l’assegno di
accompagnamento, ma in caso di ricovero presso un istituto di
assistenza e
ricovero non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la
parte che
riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica.
LE
EROGAZIONI LIBERALI
Le
“erogazioni
liberali” sono quelle “donazioni effettuate senza alcuna
controprestazione”,
somme di denaro (o in alcuni casi beni) devoluti
volontariamente per
iniziative sociali, culturali, scientifiche,
ecc.
Le
agevolazioni
previste per
tali tipologie di donazioni, che spettano alle persone fisiche, sono:
·
la detrazione
d’imposta
In generale la
misura della detrazione è del 19%,
tuttavia, per
le erogazioni a favore delle ONLUS nonché dei partiti e movimenti
politici, la
percentuale di detrazione è stata innalzata a partire dal 2014 al 26%;
·
la deduzione dal reddito
complessivo;
·
alternativamente,
detrazione o deduzione.
La detrazione
del 19%) (art. 15, TUIR) è prevista per le erogazioni
liberali
a favore di:
·
Onlus o popolazioni
colpite da calamità o eventi straordinari per un
importo fino a 2.065,83 euro;
·
associazioni di
promozione
sociale, fino a 2.065,83 euro (2);
·
iniziative
umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti nei Paesi non appartenenti all'Ocse,
fino a
2.065,83 euro;
·
enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni nel
settore dello spettacolo
(fino al 2 per cento del reddito dichiarato);
·
fondazioni
operanti nel settore musicale;
·
attività culturali e
artistiche;
·
istituti
scolastici di ogni ordine
e grado, statali e paritari,
a condizione che tali erogazioni non vengano effettuate in contanti;
·
società di
mutuo soccorso, per i
contributi versati dai soci, fino a
1.291,14 euro;
·
partiti e
movimenti politici (3);
·
associazioni
sportive dilettantistiche, fino a 1.500
euro;
·
Società di
cultura, La Biennale di
Venezia, per un importo fino al 30 per
cento del reddito;
·
Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato (detrazione
del 19 per
cento).
Ricorda - La
documentazione necessaria da conservare è costituita dalle fatture,
ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha ricevuto le
somme, con indicazione del suo codice fiscale o partita Iva. La documentazione
va conservata
in originale per tutto il periodo durante
il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.
|
-----------
(2)
E' prevista la possibilità di
portare in deduzione (nel limite del 10% del reddito complessivo e per
un importo
non superiore a 70.000 euro) le erogazioni liberali a favore di Onlus e
associazioni di promozione sociale in alternativa alla detrazione
prevista
dall'articolo 15 del TUIR.
(3)
Sono
elevate dal 24 al 26
per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore
delle
Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei
partiti politici. Le
erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi
compresi
tra 30 e 30.000 euro.
Tra
gli oneri che si possono detrarre
dall’imposta
(detrazione
del 19%) individuiamo le seguenti spese:
Spese sanitarie
Per le spese sanitarie è prevista
la detrazione d'imposta del 19%, per la
parte che eccede 129,11
euro. Tali spese sono costituite esclusivamente
dalle spese
mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate
nell’articolo
10, comma 1, lettera b), del TUIR e dalle spese chirurgiche,
per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie
in genere.
Le
spese sanitarie sono
detraibili - dal soggetto che ha sostenuto la spesa -
purché documentate
da ricevuta, fattura o scontrino
fiscale parlante,
cioè con l'indicazione, del codice fiscale, del codice del farmaco o
del
dispositivo medico o della quota ticket, della qualità/quantità del
prodotto.
Esempio di
alcune spese sanitarie
|
- Medicinali e
ticket sui farmaci;
- Certificati
medicinali;
- Analisi, esami,
terapie;
- Prestazioni
sanitarie;
- Cure termali;
- Acquisto/affitto
protesi;
- Attrezzature
sanitarie.
|
Novità → Prestazioni
dell'Osteopata
L'Agenzia delle Entrate ha
chiarito che non essendo riconosciuto l’osteopata come figura sanitaria
dal
Ministero della Salute, non sono detraibili le spese sostenute per
prestazioni
rese da questa tipologia di soggetti. Diversamente,
se rese da un
soggetto iscritto alle professioni sanitarie riconosciute, sono
detraibili
(Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014).
Le spese per
i portatori di handicap
Chi è portatore di handicap ha
diritto ad una serie di agevolazioni fiscali, con riferimento, in
particolare
all’acquisto di veicoli, sussidi tecnici
ed informatici, cani
guida per non vedenti, etc.
Veicoli per i portatori di
handicap
Le spese riguardano l’acquisto
e la manutenzione straordinaria di:
·
motoveicoli ed
autoveicoli, anche prodotti in serie e adattati
alle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei portatori di
handicap (detrazione
del 19% con importo non superiore, per ogni veicolo, a 18.075,99 euro);
·
autoveicoli,
anche se non adattati per il trasporto di non
vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico e mentale di gravità
tale da
aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento,
invalidi
con gravi limitazioni della capacità di deambulazione e dei soggetti
affetti da
pluriamputazioni (detrazione del 19% con importo non
superiore, per ogni
veicolo, a 18.075,99 euro).
Le
spese riguardano inoltre:
·
i mezzi per
accompagnamento e deambulazione, i sussidi tecnici ed
informatici (detrazione del 19% su intero importo);
·
i servizi di
interpretariato per soggetti riconosciuti sordi (detrazione
del 19%);
·
l'acquisto (4)
e mantenimento di cani guida (detrazione del
19% e detrazione forfettaria di 516,46 euro per il mantenimento);
·
le spese
mediche generiche e di assistenza specifica per i
portatori di handicap (deducibilità integrale);
·
Eliminazione
delle barriere architettoniche (detrazione
per il
recupero edilizio).
-----------
(4)
La detrazione spetta per
l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto
di un
solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi
di
perdita dell’animale. Può essere ripartita in quattro rate annuali di
pari
importo.
Costituiscono altri importi
detraibili (19%) le spese sostenute per:
·
l’istruzione
secondaria e universitaria (importo non superiore
a quello previsto per gli istituti statali);
·
le attività
sportive praticate da ragazzi (minorenni) (importo non
superiore a 210 euro per ogni soggetto);
·
canoni di
locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (importo
non superiore a 2.633 euro);
·
spese sostenute
dai genitori per la frequenza di asili nido (importo
non superiore a 632 euro);
·
oneri dei
contributi versati per il riscatto del corso di laurea,
se non è stata iniziata ancora attività lavorativa e se non vi è
iscrizione ad
alcuna forma obbligatoria di previdenza.
Sono inoltre
detraibili nell’interesse proprio del contribuente:
·
le spese funebri
per ciascun decesso di un familiare (importo non superiore a 1.549,37 euro);
·
le spese per intermediazione
immobiliare (importo
non superiore a 1.000 euro);
·
le spese veterinarie
(per
la parte che supera 129,11
euro, con un limite max di
387,34 euro);
·
premi
assicurazioni sulla vita e
infortuni.
Per i premi assicurativi sono
previsti due limiti di detraibilità:
i premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non
inferiore
al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001) e
i premi per le
assicurazioni vita contro gli infortuni (a condizione che il
contratto abbia
durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di
prestiti
nel periodo di durata minima, stipulati o rinnovati fino al 2000)
sono
detraibili per un importo non superiore a 530 euro;
i premi per
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un
importo non
superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per
oggetto il rischio
di morte o di invalidità permanente.
Spese di
recupero edilizio
|
Le agevolazioni fiscali per il recupero
edilizio sono state introdotte dalla Legge n. 449/97 per gli
anni 1998 e
1999. Le stesse sono state oggetto di diverse proroghe, con la conferma
a
regime, dal 2012, inserendo nel TUIR l'articolo 16-bis che prevede la
detraibilità del 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro.
Il D.L. n. 83/2012 (art. 11) ha
disposto, derogando il TUIR, per le spese
sostenute dal 26 giugno 2012
al 30 giugno 2013, l’aumento della detrazione al
50% portando il limite
di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare.
Tali condizioni più favorevoli
sono state confermate anche per il 2014.
Novità - La Legge di
Stabilità 2015 ha ulteriormente confermato la proroga della detrazione
al 50%, con limite di spesa di 96.000 euro, per le spese sostenute fino
al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016 (salvo
altre proroghe) la detrazione tornerà ad essere regolamentata
dal TUIR (detraibilità del 36% delle spese, nel limite di
48.000 euro). |
Gli interventi in oggetto
riguardano interventi di
manutenzione sulle singole
unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali e
sulle loro pertinenze e si suddividono in:
·
interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria
sulle parti comuni di edifici residenziali;
·
interventi
di restauro e risanamento conservativo;
·
interventi
necessari alla ricostruzione o al
ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
·
interventi
finalizzati alla cablatura degli edifici,
al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di
sicurezza
statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;
·
interventi
relativi alla realizzazione di autorimesse
o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
·
ulteriori
interventi (quelli di bonifica
dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da
parte di
terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche,
oppure
interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici).
Può fruire della detrazione
chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli
interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad
esempio
proprietà, altro diritto reale). Ha diritto alla detrazione
anche il
familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i
bonifici
siano a lui intestati.
Osserva - È ammessa la
detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano
intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa
sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (Circolare 11/E del
21 maggio 2014). |
Condizioni per fruire della
detrazione
I
pagamenti effettuati devono
essere effettuati con bonifico bancario o postale
da cui risultino:
·
causale del
versamento (per
le spese sostenute dal 1° gennaio
2012 va indicato l’art. 16-bis del TUIR);
·
codice fiscale
del soggetto che effettua il pagamento;
·
codice fiscale
o numero di partita Iva del beneficiario del
pagamento.
Il pagamento tramite bonifico non
è richiesto:
·
in caso di
acquisto di immobili ristrutturati da
imprese/cooperative edilizie;
·
per gli oneri
di urbanizzazione, bollo e diritti vari a favore del
Comune.
Nella dichiarazione dei redditi
vanno indicati le seguenti informazioni:
·
dati catastali
identificativi dell’immobile;
·
estremi di
registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad
esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati
dal detentore;
·
altri dati
richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Lavori sulle parti comuni
Relativamente
ai lavori sulle
“parti comuni” la Circolare n. 11/E del 2014 chiarisce che per
l'agevolazione è
necessario:
·
l’istituzione “fiscale”
del condominio;
·
l’esecuzione
degli adempimenti richiesti ai fini fiscali a nome
del condominio stesso, con successiva attribuzione del beneficio ai
singoli
proprietari delle unità immobiliari, in base ai millesimi.
Osserva - E' ammesso
anche il pagamento delle spese tramite finanziamento;
in questo caso la società finanziaria deve pagare il corrispettivo al
soggetto fornitore con bonifico bancario o postale, contenente i dati
ordinariamente richiesti, in modo che la banca/posta operi la ritenuta
e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico (Circolare
n. 11/E del 2014). |
I contribuenti che fruiscono
della detrazione 50% per interventi di recupero del patrimonio
edilizio,
possono usufruire un'ulteriore detrazione (introdotta dal
D.L. 63/2013)
pari al 50%, per le ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili
e grandi elettrodomestici nonchè per all’arredo
dell’immobile oggetto
di ristrutturazione.
Tale
agevolazione viene prorogata
dalla Legge di Stabilità 2015 - Legge 190/2014 - per
le spese sostenute
fino al 31 dicembre 2015, confermando la
percentuale di detrazione ed il
limite agevolabile. Viene anche espressamente confermato
che le suddette
spese possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di
ristrutturazione a cui sono collegate.
Spese per il
risparmio energetico
|
Anche la
detrazione per interventi sul risparmio energetico (inizialmente
introdotta,
per il solo periodo d’imposta 2007, dalla Legge n. 296/2006)
è stata
costantemente oggetto di proroga. Il D.L. n. 63/2013, ha disposto la
proroga
della detrazione fino al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 per
interventi su
parti comuni condominiali) e l’aumento della percentuale di
detrazione (dal
55% al 65%) in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013.
L’articolo
1,
comma 139, lett. b), della L. n. 174/2013 (Legge Stabilità 2014) ha
sancito la
detrazione del:
·
65%
delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2014 (30 giugno 2015, per interventi su parti comuni
condominiali);
·
50%
delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2015 (dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, per lavori su
parti
comuni condominiali).
La Legge di
Stabilità 2015
(L. n.
190/204) è nuovamente intervenuta in materia stabilendo che per le
spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, la misura della
detrazione
spettante è pari al 65%.
Tale previsione vale
anche per gli interventi eseguiti su parti comuni del condominio o che
interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio.
La Legge di
Stabilità prevede, inoltre, la detrazione del 65% delle spese sostenute
dal 1° gennaio 2015
al 31 dicembre
2015
per:
·
acquisto e posa
in opera di schermature solari,
fino ad un
valore massimo di detrazione di 60.000 euro;
·
acquisto
e posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, fino ad un massimo di detrazione
di 30.000
euro.
Tali novità
non interessano il Mod. Unico 2015.
Interventi agevolabili
Gli
interventi
di riqualificazione energetica che possono beneficiare delle
agevolazioni
sono elencati
nei commi da 344 a 347, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), e
sono:
·
Interventi
di riqualificazione energetica su
edifici esistenti;
·
Interventi
su strutture opache e infissi per
riduzione della trasmittanza termica;
·
Installazione
di pannelli solari per la
produzione di acqua calda;
·
Sostituzione
di impianti di climatizzazione
invernale.
Relativamente alle
spese sostenute per l'accensione di un mutuo, risultano detraibili
nella misura del 19%:
·
gli interessi
per mutui
ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (importo
non
superiore a 4.000 euro);
·
gli interessi
per mutui
ipotecari per l’acquisto di altri
immobili stipulati prima del 1993 (importo
non superiore a 2.065,83 euro);
·
gli interessi
per mutui
contratti nel 1997 per recupero
edilizio (importo non superiore a
2.582,28
euro);
·
gli interessi
per mutui
ipotecari stipulati per costruire/ristrutturazione
dell'abitazione principale, per un importo
non superiore a 2.582,28 euro;
·
gli
interessi per prestiti o
mutui agrari (importo
non
superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati).
Per tali
tipologie di spese è prevista la detraibilità
del 19% degli
interessi
passivi, oneri accessori e quote
di rivalutazione, pagati nel
periodo di imposta di riferimento, in relazione a mutui stipulati o che
verranno contratti entro un determinato lasso di tempo dal
contribuente.
Esempio
- Schema mutuo acquisto
abitazione principale (detrazione)
Detrazione
→ 19%
Limite
detraibilità → 4.000,00 euro dal 1° gennaio 2008
Beneficio
massimo → 4.000,00 euro x 19% = 760,00.
Requisiti
oggettivi:
- dimora
abituale entro un anno dall’acquisto;
- stipula
mutuo entro l’anno precedente o successivo all’acquisto.
Requisiti
soggettivi → Essere acquirente dell’immobile e
intestatario del mutuo.
Documentazione
- Copia
contratto mutuo;
- Copia
atto compravendita immobile;
- Quietanze
pagamento interessi passivi;
- Attestazione
utilizzo abitazione principale.
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In presenza di
mutuo cointestato,
la percentuale di
interessi passivi riferita ad uno dei soggetti non
può essere
portata in detrazione da nessun altro, tranne per il mutuo per acquisto
dell’abitazione
principale
cointestato a
una coppia di coniugi, nel caso in cui uno dei due
sia fiscalmente a carico
dell’altro.
Ossserva
- Dal 2001 (mutuo per acquisto abitazione principale)
è ammessa la detrazione di entrambe le quote degli interessi passivi al
coniuge che si pone fiscalmente a carico l’altro (Circolare
11/E del 21 maggio 2014).
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Detrazioni per
i canoni di locazione
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In presenza di
un contratto di locazione di immobili, si può beneficiare delle
detrazioni
d’imposta previste dagli articoli 15 e 16 del TUIR
e dall’art. 7,
D.L. 28 marzo 2014,
n. 47, rivolto ai conduttori di alloggi sociali per
il triennio
2014-2016.
Dal
2014 vi sono due nuove
detrazioni per i titolari di contratti di locazione:
·
i coltivatori
diretti/IAP di età inferiore a 35 anni
e iscritti nella previdenza agricola possono
fruire della
detrazione pari al 19% delle
spese sostenute per i canoni di
affitto di terreni agricoli, nel limite di 80,00 euro per ettaro
affittato e
fino ad un massimo di 1.200 euro annui.
Inoltre
è previsto che:
·
il contratto di
affitto debba essere redatto in forma scritta;
·
i terreni
agricoli locati devono essere diversi da quelli di
proprietà dei genitori.
Alloggi sociali
Per il
triennio 2014-2016, i
titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti
ad abitazione
principale, possono fruire di una detrazione complessiva pari
a:
·
900,00 euro se il
reddito complessivo non è superiore ad 15.493,71 euro;
·
450,00 euro se il
reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e
30.987,41 euro.
Quadro
normativo
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- Legge n.
449/97
-
DPR 917/86 (TUIR) - Artt. 10 , 15 , 16, 16 bis
-
Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
-
D.L. n. 83/2012
-
D.L. n. 63/2013
-
D.L. n. 47/2014
-
D.L. n. 91/2014
-
Legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014)
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Legge n. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)
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Circolare Agenzia Entrate n. 11 del 21 maggio 2014
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