Gli oneri deducibili e detraibili

Pubblicato il 02 aprile 2015
Le agevolazioni fiscali per i contribuenti

Come noto i contribuenti, nella redazione della dichiarazione dei redditi, possono beneficiare di alcuni “sconti” fiscali, a fronte del sostenimento di determinate spese di particolare rilevanza sociale, che si possono dividere in due categorie:

·         spese"deducibili", ovvero le spese che possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l'imposta da pagare;
·         spese "detraibili", che invece possono essere sottratte direttamente dall'imposta (lorda) dovuta diminuendone l'importo.

Tali spese, affinché possano essere indicate nella dichiarazione dei redditi, devono essere sostenute nell'anno per il quale viene presentata la stessa (nel caso di specie nel 2014).

Osserva - Se l’imposta da pagare è inferiore alle detrazioni spettanti, il contribuente non ha diritto al rimborso della parte eccedente fatta eccezione delle detrazioni sui canoni di locazione, per le quali è ammesso il rimborso.

ATTESTAZIONE DELLE SPESE


Per poter dedurre o detrarre le spese è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti eseguiti per le stesse cioè ricevute, fatture o scontrini. Le spese devono essere sostenute dal dichiarante “nel suo interesse", mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO

Alcuni oneri e spese (spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) beneficiano della detrazione o deduzione, anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che possono essere attribuite interamente ad un altro soggetto.

Osserva - Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico.

SPESE (SANITARIE) SOSTENUTE PER FAMILIARI NON A CARICO

Le spese sanitarie sostenute per i familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico.
Ricorda - Sono considerati fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
In tale limite, sono compresi:
  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive.
Sono considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore.
Gli oneri deducibili

Tra gli oneri che si possono dedurre dal reddito complessivo vi sono:


gli oneri dei contributi previdenziali e assistenziali.

Rientrano tra queste spese anche:

·         i contributi agricoli unificati versati all’Inps (Gestione ex Scau) per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (non è deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
·         i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici;
·         i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico, quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.

I contributi versati per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro.

·         Nella verifica di tale limite concorre anche l’importo indicato nel punto 163 della C. U. 2015, già dedotto dal datore di lavoro, e che non deve, pertanto, essere considerato. La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime.

I contributi versati per forme pensionistiche complementari e individuali, per un importo non superiore a 5.164,57 euro

·         Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell’anno d’imposta.

Gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge

·         Non devono essere considerati gli assegni per il mantenimento dei figli. Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.

Sono inoltre deducibili (art. 10 , TUIR):

·         le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (1)
·         le erogazioni a favore organizzazioni non governative (Ong) operanti nei Paesi in via di sviluppo (deduzione fino al 2 per cento del reddito complessivo);
·         le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;
·         le erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (regionali nazionali);
·         i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per un importo deducibile non superiore a 1.549,37 euro.

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(1) Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l’estratto conto della società che gestisce la carta.

SPESE MEDICHE ASSISTENZA SPECIFICA PERSONE CON DISABILITÀ

Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità, o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità, sono deducibili dal reddito complessivo e, nello specifico, riguardano

·         le spese di assistenza infermieristica e riabilitativa;
·         le spese relative al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
·         le spese relative al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
·         le spese relative al personale con la qualifica di educatore professionale;
·         le spese relative al personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le persone disabili, possono usufruire della deduzione anche se percepiscono l’assegno di accompagnamento, ma in caso di ricovero presso un istituto di assistenza e ricovero non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica.


LE EROGAZIONI LIBERALI

Le “erogazioni liberali” sono quelle “donazioni effettuate senza alcuna controprestazione”, somme di denaro (o in alcuni casi beni) devoluti volontariamente per iniziative sociali, culturali, scientifiche, ecc.
Le agevolazioni previste per tali tipologie di donazioni, che spettano alle persone fisiche, sono:

·         la detrazione d’imposta

In generale la misura della detrazione è del
19%, tuttavia, per le erogazioni a favore delle ONLUS nonché dei partiti e movimenti politici, la percentuale di detrazione è stata innalzata a partire dal 2014 al 26%;

·         la deduzione dal reddito complessivo;
·         alternativamente, detrazione o deduzione.

La detrazione del 19%) (art. 15, TUIR) è prevista per le
erogazioni liberali a favore di:

·         Onlus o popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari per un importo fino a 2.065,83 euro;
·         associazioni di promozione sociale, fino a 2.065,83 euro (2);
·         iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti nei Paesi non appartenenti all'Ocse, fino a 2.065,83 euro;
·         enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni nel settore dello spettacolo (fino al 2 per cento del reddito dichiarato);
·         fondazioni operanti nel settore musicale;
·         attività culturali e artistiche;
·         istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, a condizione che tali erogazioni non vengano effettuate in contanti;
·         società di mutuo soccorso, per i contributi versati dai soci, fino a 1.291,14 euro;
·         partiti e movimenti politici (3);
·         associazioni sportive dilettantistiche, fino a 1.500 euro;
·         Società di cultura, La Biennale di Venezia, per un importo fino al 30 per cento del reddito;
·         Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (detrazione del 19 per cento).

Ricorda - La documentazione necessaria da conservare è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha ricevuto le somme, con indicazione del suo codice fiscale o partita Iva. La documentazione va conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.

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(2) E' prevista la possibilità di portare in deduzione (nel limite del 10% del reddito complessivo e per un importo non superiore a 70.000 euro) le erogazioni liberali a favore di Onlus e associazioni di promozione sociale in alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15 del TUIR.
(3) S
ono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici. Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro.

Oneri detraibili

Tra gli oneri che si possono
detrarre dall’imposta (detrazione del 19%) individuiamo le seguenti spese:

Spese sanitarie


Per le spese sanitarie è prevista la detrazione d'imposta del 19%, per la parte che eccede 129,11 euro. Tali spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.


Le spese sanitarie sono detraibili - dal soggetto che ha sostenuto la spesa - purché documentate da ricevuta, fattura o scontrino fiscale parlante, cioè con l'indicazione, del codice fiscale, del codice del farmaco o del dispositivo medico o della quota ticket, della qualità/quantità del prodotto.

Esempio di alcune spese sanitarie
  • Medicinali e ticket sui farmaci;
  • Certificati medicinali;
  • Analisi, esami, terapie;
  • Prestazioni sanitarie;
  • Cure termali;
  • Acquisto/affitto protesi;
  • Attrezzature sanitarie.

Novità
→ Prestazioni dell'Osteopata

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non essendo riconosciuto l’osteopata come figura sanitaria dal Ministero della Salute, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni rese da questa tipologia di soggetti. Diversamente, se rese da un soggetto iscritto alle professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili (Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014).


Le spese per i portatori di handicap


Chi è portatore di handicap ha diritto ad una serie di agevolazioni fiscali, con riferimento, in particolare all’acquisto di veicoli, sussidi tecnici ed informatici, cani guida per non vedenti, etc.


Veicoli per i portatori di handicap


Le spese riguardano l’acquisto e la manutenzione straordinaria di:


·        
motoveicoli ed autoveicoli, anche prodotti in serie e adattati alle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei portatori di handicap (detrazione del 19% con importo non superiore, per ogni veicolo, a 18.075,99 euro);
·         autoveicoli, anche se non adattati per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico e mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni (detrazione del 19% con importo non superiore, per ogni veicolo, a 18.075,99 euro).

L
e spese riguardano inoltre:

·        
i mezzi per accompagnamento e deambulazione, i sussidi tecnici ed informatici (detrazione del 19% su intero importo);
·         i servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordi (detrazione del 19%);
·         l'acquisto (4) e mantenimento di cani guida (detrazione del 19% e detrazione forfettaria di 516,46 euro per il mantenimento);
·         le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap (deducibilità integrale);
·         Eliminazione delle barriere architettoniche (detrazione per il recupero edilizio).

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(4) La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. Può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.

Altre spese detraibili

Costituiscono altri importi detraibili (19%) le spese sostenute per:


·         l’istruzione secondaria e universitaria (importo non superiore a quello previsto per gli istituti statali);
·         le attività sportive praticate da ragazzi (minorenni) (importo non superiore a 210 euro per ogni soggetto);
·         canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (importo non superiore a 2.633 euro);
·         spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido (importo non superiore a 632 euro);
·         oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, se non è stata iniziata ancora attività lavorativa e se non vi è iscrizione ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

Sono inoltre detraibili nell’interesse proprio del contribuente:


·         le spese funebri per ciascun decesso di un familiare (importo non superiore a 1.549,37 euro);
·         le spese per intermediazione immobiliare (importo non superiore a 1.000 euro);
·         le spese veterinarie (per la parte che supera 129,11 euro, con un limite max di 387,34 euro);
·         premi assicurazioni sulla vita e infortuni.

Per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001) e i premi per le assicurazioni vita contro gli infortuni (a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima, stipulati o rinnovati fino al 2000) sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro; i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Spese di recupero edilizio

Le agevolazioni fiscali per il recupero edilizio sono state introdotte dalla Legge n. 449/97 per gli anni 1998 e 1999. Le stesse sono state oggetto di diverse proroghe, con la conferma a regime, dal 2012, inserendo nel TUIR l'articolo 16-bis che prevede la detraibilità del 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro.


Il D.L. n. 83/2012 (art. 11) ha disposto, derogando il TUIR, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, l’aumento della detrazione al 50% portando il limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare.


Tali condizioni più favorevoli sono state confermate anche per il 2014
.

Novità - La Legge di Stabilità 2015 ha ulteriormente confermato la proroga della detrazione al 50%, con limite di spesa di 96.000 euro, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016 (salvo altre proroghe) la detrazione tornerà ad essere regolamentata dal TUIR (detraibilità del 36% delle spese, nel limite di 48.000 euro).

Gli interventi in oggetto riguardano interventi di manutenzione sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze e si suddividono in:


·         interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
·         interventi di restauro e risanamento conservativo;
·         interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
·         interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;
·         interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
·         ulteriori interventi (quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici).

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Osserva - È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (Circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Condizioni per fruire della detrazione


I pagamenti effettuati devono essere effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

·         causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 16-bis del TUIR);
·         codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
·         codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Il pagamento tramite bonifico non è richiesto:

·         in caso di acquisto di immobili ristrutturati da imprese/cooperative edilizie;
·         per gli oneri di urbanizzazione, bollo e diritti vari a favore del Comune.

Nella dichiarazione dei redditi vanno indicati le seguenti informazioni:

·         dati catastali identificativi dell’immobile;
·         estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
·         altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Lavori sulle parti comuni


Relativamente ai lavori sulle “parti comuni” la Circolare n. 11/E del 2014 chiarisce che per l'agevolazione è necessario:

·         l’istituzione “fiscale” del condominio;
·         l’esecuzione degli adempimenti richiesti ai fini fiscali a nome del condominio stesso, con successiva attribuzione del beneficio ai singoli proprietari delle unità immobiliari, in base ai millesimi.

Osserva - E' ammesso anche il pagamento delle spese tramite finanziamento; in questo caso la società finanziaria deve pagare il corrispettivo al soggetto fornitore con bonifico bancario o postale, contenente i dati ordinariamente richiesti, in modo che la banca/posta operi la ritenuta e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico (Circolare n. 11/E del 2014).
Proroga del bonus mobili

I contribuenti che fruiscono della detrazione 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, possono usufruire un'ulteriore detrazione (introdotta dal D.L. 63/2013) pari al 50%, per le ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nonchè per all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


Tale agevolazione viene prorogata dalla Legge di Stabilità 2015 - Legge 190/2014 - per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, confermando la percentuale di detrazione ed il limite agevolabile. Viene anche espressamente confermato che le suddette spese possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione a cui sono collegate.

Spese per il risparmio energetico

Anche la detrazione per interventi sul risparmio energetico (inizialmente introdotta, per il solo periodo d’imposta 2007, dalla Legge n. 296/2006) è stata costantemente oggetto di proroga. Il D.L. n. 63/2013, ha disposto la proroga della detrazione fino al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 per interventi su parti comuni condominiali) e l’aumento della percentuale di detrazione (dal 55% al 65%) in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013.


L’articolo 1, comma 139, lett. b), della L. n. 174/2013 (Legge Stabilità 2014) ha sancito la detrazione del:

·         65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015, per interventi su parti comuni condominiali);
·         50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, per lavori su parti comuni condominiali).

La
Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/204) è nuovamente intervenuta in materia stabilendo che per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, la misura della detrazione spettante è pari al 65%.

Tale previsione vale anche per gli interventi eseguiti su parti comuni del condominio o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.


La Legge di Stabilità prevede, inoltre, la detrazione del 65% delle spese sostenute dal
1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per:

·         acquisto e posa in opera di schermature solari, fino ad un valore massimo di detrazione di 60.000 euro;
·         acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un massimo di detrazione di 30.000 euro.

Tali novità non interessano il Mod. Unico 2015.


Interventi agevolabili


Gli interventi di riqualificazione energetica che possono beneficiare delle agevolazioni sono elencati nei commi da 344 a 347, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), e sono:

·         Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti;
·         Interventi su strutture opache e infissi per riduzione della trasmittanza termica;
·         Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
·         Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
 
Mutui ipotecari

Relativamente alle spese sostenute per l'accensione di un mutuo, risultano
detraibili nella misura del 19%:

·         gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (importo non superiore a 4.000 euro);
·         gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993 (importo non superiore a 2.065,83 euro);
·         gli interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (importo non superiore a 2.582,28 euro);
·         gli interessi per mutui ipotecari stipulati per costruire/ristrutturazione dell'abitazione principale, per un importo non superiore a 2.582,28 euro;
·         gli interessi per prestiti o mutui agrari (importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati).

Per tali tipologie di spese è prevista la
detraibilità del 19% degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, pagati nel periodo di imposta di riferimento, in relazione a mutui stipulati o che verranno contratti entro un determinato lasso di tempo dal contribuente.

Esempio - Schema mutuo acquisto abitazione principale (detrazione)

Detrazione → 19%
Limite detraibilità → 4.000,00 euro dal 1° gennaio 2008
Beneficio massimo → 4.000,00 euro x 19% = 760,00.
Requisiti oggettivi:
  • dimora abituale entro un anno dall’acquisto;
  • stipula mutuo entro l’anno precedente o successivo all’acquisto.
Requisiti soggettivi → Essere acquirente dell’immobile e intestatario del mutuo.
Documentazione
  • Copia contratto mutuo;
  • Copia atto compravendita immobile;
  • Quietanze pagamento interessi passivi;
  • Attestazione utilizzo abitazione principale.

In presenza di mutuo
cointestato, la percentuale di interessi passivi riferita ad uno dei soggetti non può essere portata in detrazione da nessun altro, tranne per il mutuo per acquisto dell’abitazione principale cointestato a una coppia di coniugi, nel caso in cui uno dei due sia fiscalmente a carico dell’altro.

Ossserva - Dal 2001 (mutuo per acquisto abitazione principale) è ammessa la detrazione di entrambe le quote degli interessi passivi al coniuge che si pone fiscalmente a carico l’altro (Circolare 11/E del 21 maggio 2014).
Detrazioni per i canoni di locazione

In presenza di un contratto di locazione di immobili, si può beneficiare delle detrazioni d’imposta previste dagli articoli 15 e 16 del TUIR e
dall’art. 7, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, rivolto ai conduttori di alloggi sociali per il triennio 2014-2016.

Dal 2014 vi sono due nuove detrazioni per i titolari di contratti di locazione:

·         i coltivatori diretti/IAP di età inferiore a 35 anni e iscritti nella previdenza agricola possono fruire della detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto di terreni agricoli, nel limite di 80,00 euro per ettaro affittato e fino ad un massimo di 1.200 euro annui.
Inoltre è previsto che:
·         il contratto di affitto debba essere redatto in forma scritta;
·         i terreni agricoli locati devono essere diversi da quelli di proprietà dei genitori.

Alloggi sociali


Per il triennio 2014-2016, i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, possono fruire di una detrazione complessiva pari a:

·         900,00 euro se il reddito complessivo non è superiore ad 15.493,71 euro;
·         450,00 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.
Quadro normativo
- Legge n. 449/97
- DPR 917/86 (TUIR) - Artt. 10 , 15 , 16, 16 bis
- Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
- D.L. n. 83/2012
- D.L. n. 63/2013
- D.L. n. 47/2014
- D.L. n. 91/2014
- Legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014)
- Legge n. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)
- Circolare Agenzia Entrate n. 11 del 21 maggio 2014
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