Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle misure del Dl Liquidità volte ad agevolare, nell’ambito del processo tributario, la digitalizzazione degli atti giudiziari anche nei giudizi avviati con modalità cartacee.
L’Agenzia, nella circolare n. 9 del 13 aprile 2020, ha risposto ai quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria sulle principali misure fiscali introdotte dal Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020.
Tra le varie disposizioni, si è occupata anche degli interventi che hanno interessato le controversie fiscali, la notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e l’attività del contenzioso degli enti impositori.
Nello specifico, ha fornito chiarimenti sull’art. 29 del nuovo Dl, ai sensi del quale gli enti impositori, gli agenti della riscossione, i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 e le parti assistite da un difensore abilitato che si siano costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.
In questo modo – spiega la circolare - l’obbligo di utilizzo delle modalità telematiche, già sancito per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, viene esteso a tutte le controversie tributarie, anche se avviate da una o più parti con le tradizionali modalità analogiche.
Dalla previsione – viene altresì precisato – sono esclusi i soggetti privi di assistenza tecnica, per i quali vi è la facoltà e non l’obbligo di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche.
Nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, quindi, alle parti in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica.
Nella circolare viene inoltre ricordato che l’articolo 29 citato introduce il nuovo comma 1-ter nell’articolo 16 del DPR n. 115/2002.
Tale disposizione consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.
Inoltre - ricorda l'Agenzia - è possibile utilizzare la notifica via PEC anche nei casi in cui l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del DPR n. 115/2002.
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