Non è ammessa proroga per i 233 magistrati onorari (dei complessivi 5.778 attualmente in servizio) che hanno raggiunto il limite di età di 72 anni.
E’ la risposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, in occasione del question time tenutosi alla Camera il 10 febbraio 2016.
Con l’occasione, il Ministro Orlando ricorda come la riforma organica della magistratura onoraria sia peraltro oggetto di un disegno di legge presentato dal Governo ed approvato dalla Commissione giustizia del Senato, di cui è stata chiesta la calendarizzazione.
La finalità di tale intervento è quella di razionalizzare la disciplina della magistratura onoraria mediante la predisposizione di uno Statuto che ne valorizzi la professionalità – anche in vista del suo impiego nell'Ufficio del processo – e che ne statuisca in materia di durata delle funzioni.
Ciò nella consapevolezza di dover superare le incertezze dovute alle proroghe che negli ultimi anni si sono susseguite in maniera disorganica sotto la spinta delle emergenze.
Per questo è stato dunque previsto che l’incarico di magistrato onorario debba avere indefettibile natura temporanea, con durata di quattro anni, prorogabili – previa valutazione positiva di professionalità – per ulteriori due quadrienni ed in ogni caso non superiore a 12 anni.
Quanto alla possibilità di riferire la sopra menzionata proroga a coloro che abbiano raggiunto i 72 anni, va evidenziato che la previsione della Legge di Stabilità (art. 1 comma 610) la contempla esclusivamente per i magistrati onorari il cui mandato fosse in scadenza al 31 dicembre 2015, per necessità di riordino del ruolo e delle funzioni della medesima magistratura onoraria. Detta previsione non riguarda dunque la cessazione del mandato per raggiunti limiti di età, per cui si fa invece riferimento all'art. 18 bis Decreto 83/2015 (che ridefinisce tempi di cessazione del mandato con abrogazione tacita delle norme anteriori incompatibili).
Si è espressa in tal senso anche una circolare del Csm del 13 gennaio 2015 che espressamente indica il settantaduesimo anno di età quale data di cessazione dell’incarico.
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